Direttiva Ecodesign

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Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.

La Direttiva “Ecodesign” 2005/32/CE (relativa agli EuP, Energy using Products) è entrata in vigore nell’agosto del 2005 ed è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 201 del 6 novembre 2007.

Successivamente, la Direttiva 2009/125/CE (riferita agli ErP, Energy related Products) del 21 Ottobre 2009 (GUCE 31/10/2009) ha modificato la Direttiva 2005/32/CE, estendendone il campo di applicazione anche a quei prodotti che, sebbene non consumino direttamente energia, hanno una diretta relazione con il consumo energetico degli EuP, come ad esempio i serramenti, i materiali isolanti o i rubinetti per l’acqua. Il Decreto Legislativo 16 febbraio 2011, n. 15 “Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 8 marzo 2011.

Da un punto di vista tecnico la seconda Direttiva del 2009 non apportò alcuna modifica rilevante ai prodotti per i quali vi erano già in vigore dei Regolamenti attuativi.

In breve, la Direttiva definisce il quadro normativo generale, stabilendo le regole per la definizione dei requisiti tecnici che sono affidati come competenza alla Commissione UE la quale provvede quindi all’adozione di misure di implementazione (atti delegati), che sono prevalentemente costituiti da Regolamenti della Commissione, ai quali i fabbricanti dei prodotti dovranno attenersi, già in fase di progettazione, per incrementare l’efficienza energetica e ridurre gli aspetti negativi dei propri prodotti che potrebbero impattare a livello ambientale durante tutto il loro ciclo di vita (produzione – uso – fine vita).

I Regolamenti della Commissione hanno immediata applicazione negli Stati Membri dopo la pubblicazione degli stessi sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Per quanto concerne il settore illuminazione, dal 25 dicembre 2019 è in vigore il

  • REGOLAMENTO (UE) 2019/2020 DELLA COMMISSIONE dell’1 ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione

Il Regolamento è stato subito integrato da un “Corrigendum”, Rettifica del regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione, dell’1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315 del 5 dicembre 2019), che però nella sua versione in lingua italiana ha sì corretto l’errore editoriale presente nel Regolamento ma ne ha introdotto un altro che la versione in inglese invece non riporta. Pertanto, quando si devono considerare le funzioni matematiche per verificare se le coordinate cromatiche della sorgente luminosa in esame sono all’interno della definizione di “sorgente luminosa”, si dovrà fare riferimento a quanto riportato nella versione inglese del Corrigendum.

Infine, lo scorso 26 febbraio 2021 è stato pubblicato su GU il regolamento (EU) 2021/341 che modifica i regolamenti (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) ) 2019/2022, (UE) 2019/2023 e (UE) 2019/2024 per quanto riguarda i requisiti per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati, motori elettrici e variatori di velocità, apparecchi di refrigerazione, sorgenti luminose e alimentatori separati, display elettronici, lavastoviglie per uso domestico, lavatrici e lavasciuga per uso domestico e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. Tale emendamento ha introdotto una modifica della definizione di “Contenitore” ma senza che ciò impatti sulla definizione di “sorgente luminosa” (e quindi sullo scopo del regolamento); tale variazione è finalizzata solo a meglio chiarire la condizione quando un’unità di alimentazione separata non è verificabile in modo autonomo rispetto al contenitore stesso. Altra modifica introdotta è relativa all’innalzamento del limite per il limite di SVM per le sorgenti LED a tensione di rete, ovvero si avrà soltanto uno slittamento della data al 1 settembre 2024 entro la quale il limite diventerà 0,4 mentre dal 2021 al 2024 si avrà un valore limite fissato a 0,9.

I prodotti oggetto della misura di implementazione possono essere immessi sul mercato (o in servizio) solamente se ottemperano anche a tale misura e sono muniti di marcatura CE.

Fra i riferimenti alla legislazione di armonizzazione dell’Unione che dovranno essere riportati nella Dichiarazione di Conformità UE dei prodotti che ricadono nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2019/2020 vi sarà anche quello alla Direttiva 2009/125/CE, oltre agli eventuali riferimenti alle altre Direttive applicabili (ad esempio, la direttiva di BASSA TENSIONE 2014/35/UE).