DIRETTIVA ROHS

Direttiva 2017/2102/UE – pubblicata sulla Gazzatta Ufficiale dellUnione Europea il 21/11/2017

Il 21 novembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Europea, la Direttiva 2017/2102/UE recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Attraverso il provvedimento vengono apportate le seguenti modifiche alla Direttiva RoHS per allineare il testo comunitario al New Legal Framework (NLF) e alle richieste dell’industria:
  • Cancellazione dell’articolo 2.2 in quanto non allineato al NLF disciplinante l’immissione sul mercato unico dei prodotti. La precedente errata formulazione, immediatamente segnalata da ANIE alle autorità europee e nazionali, avrebbe infatti cagionato la non commerciabilità delle AEE già a magazzino dei distributori.
  • Modifica dell’articolo 2, paragrafo 4 che aggiunge gli organi a canne all’elenco delle applicazioni escluse dall’ambito di applicazione della RoHS.
  • Modifica dell’articolo 3, paragrafo 28, sulla definizione di “macchine mobili non stradali destinate a esclusivo uso professionale”.
  • Modifica dell’articolo 4, paragrafo 3, che chiarisce che la data di transizione per le AEE di nuova inclusione nell’ambito RoHS è il 22 luglio 2019, garantendone inoltre la commerciabilità (messa a disposizione) anche dopo la data in questione.
  • Modifica dell’articolo 4, paragrafo 4, in cui è inserita la lettera e bis) che introduce l’esclusione esplicita delle parti di ricambio per le AEE in categoria 11 immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019.
  • Modifica dell’articolo 4, paragrafo 5, che consente il riutilizzo di pezzi di ricambio a condizioni specifiche e scadenze specifiche anche per le AEE delle categorie 8, 9 e 11.
  • Modifica dell’articolo 5, paragrafo 2, per chiarire il periodo di validità delle esenzioni elencate nell’Allegato III.
  • Modifica dell’articolo 5, paragrafo 4, per impegnare la Commissione EU a fornire al richiedente, agli Stati membri e al Parlamento europeo, precise scadenze per la decisione su una domanda di concessione, rinnovo o revoca di un’esenzione, entro 1 mese di ricevimento della domanda.
  • Modifica dell’articolo 5, paragrafo 5, che elimina l’obbligo per la Commissione di prendere una decisione sulle richieste di rinnovo delle esenzioni esistenti 6 mesi prima della loro scadenza.
La nuova Direttiva 2017/2102/UE è entrata in vigore l’11 dicembre 2017 e gli Stati membri dovranno integrarla nella legislazione nazionale entro il 12 giugno 2019.

Direttiva 2011/65/UE

In data 21 luglio 2011 è stata pubblicata, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Direttiva 2011/65/UE che istituisce norme riguardanti la restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), integrando la normativa generale dell’Unione sulla gestione dei rifiuti, tra cui la direttiva 2008/98/CE, e il regolamento (CE) n. 1907/2006.

Il testo adottato oggi impone alla Commissione di rivedere e adeguare periodicamente l’elenco delle sostanze soggette a restrizioni in base ad una serie di criteri specifici.

La nuova direttiva è entrata ufficialmente in vigore lo scorso 21 luglio (20 giorni dopo la sua pubblicazione) e gli stati membri avranno 18 mesi di tempo per recepirla all’interno della loro legislazione nazionale.

La principale novità introdotta è relativa all’art. 7.b (fascicolo tecnico) e art. 7.c (marcatura CE): essendo che la Direttiva 2011/65/UE abroga la Direttiva 2002/95/CE con effetto dal 3 gennaio 2013, da tale data dunque la marcatura CE dei prodotti ricadenti nel campo di applicazione dovrà obbligatoriamente essere riferita anche alla nuova direttiva RoHS.

Il testo della direttiva può essere scaricato al seguente link http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0065


Direttiva 2002/95/CE sulle restrizioni all’uso di alcune sostanze pericolose

Anche nota come Direttiva RoHS, prevede la limitazione di utilizzo di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente ed alcuni ritardanti di fiamma (PBB e PBDE) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche al di sopra di certe concentrazioni.

Le concentrazioni limite sono stabilite dalla Decisione della Commissione 2005/618/CE:

  • Piombo, Cromo VI, Mercurio, PBB e PBDE: 0,1% w/w
  • Cadmio: 0,01% w/w

L’allegato della Direttiva, più volte modificato, riporta le applicazioni in cui le sostanze bandire sono comunque permesse in quanto non esistono alternative

La Direttiva è stata recepita in Italia con l’articolo 4 del D.lgs n.151 del 25/07/2005.


Altri documenti
Testo consolidato della Direttiva RoHS
Il testo della Direttiva RoHS consolidato con le ultime decisione della Commissione che modificano l’allegato introducendo nuove esenzioni (fino alla Decisione 2006/310/CE)

Modifiche alla Direttiva RoHS
Per un elenco di tutti i documenti che hanno modificato la direttiva è possibile consultare l’Area Ambiente del sito di ANIE Federazione.