Direttiva di Compatibilità Elettromagnetica (EMC)
La Direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014, che abroga la Direttiva 2004/108/CE, armonizza la disposizione degli Stati Membri che assicurano la protezione delle apparecchiature contro i disturbi elettromagnetici allo scopo di garantire la libera circolazione delle merci.
Campo di applicazione della Direttiva di compatibilità elettromagnetica (EMC)
La Direttiva si applica agli apparecchi e alle installazioni fisse. Gli Stati Membri adottano le misure appropriate per assicurare che le apparecchiature immesse sul mercato o messe in servizio siano conformi ai requisiti essenziali della Direttiva.
La Direttiva EMC non si applica a:
- apparecchiature coperte dalla Direttiva 2014/53/UE RED relativa alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio
- i prodotti aeronautici, parti e pertinenze di cui al Regolamento (CE) 216/2008
- apparecchature radio utilizzate da radioamatori, ai sensi delle disposzioni relative alle radiocuminazioni adottate nel quadro della costituzione dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni e della convenzione dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, a meno che tali apparecchi non siamo immessi sul mercato
- apparecchiature che per propria natura: funzionano senza deterioramento inaccettabile in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall’uso al quale sono destinate, non generano o non contribuiscono a generare emissioni elettromagnetiche tali da eccedere livelli che creano disturbi ad altri apparecchi
- kit di valutazione su misura per professionisti destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca.
Valutazione di conformità alla Direttiva di compatibilità elettromagnetica (EMC)
Deve essere fatta una distinzione tra apparati e installazioni fisse in particolare per quanto riguarda le procedure per valutare la conformità ai requisiti essenziali. Per gli apparati è compito del produttore valutare le conformità in accordo a specifiche procedure. Gli apparati devono riportare la marcatura CE.
Le installazioni fisse non devono riportare la marcatura CE. Tuttavia tali installazioni devono essere costruite secondo le migliori pratiche ingegneristiche, e tutta la documentazione deve essere messa a disposizione dell’autorità nazionale.
Gli apparati che fanno parte di una installazione fissa devono rispondere ai requisiti essenziali per gli apparati. Tuttavia se tali apparati sono progettati per funzionare unicamente nell’installazione e non sono commercializzati e resi disponibili separatamente, le disposizioni non si applicano.
Dispositivi legislativi precedenti:
Direttiva 2004/108/CE del 15 Dicembre 2004
Direttiva 89/336/CE del 3 maggio 1989