Consulta i principali aggiornamenti sulla Direttiva Ecodesign
La Direttiva “Ecodesign” 2005/32/CE (relativa agli EuP, Energy using Products) è entrata in vigore nell’agosto del 2005 ed è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 201 del 6 novembre 2007.
Successivamente, la Direttiva 2009/125/CE (riferita agli ErP, Energy related Products) del 21 Ottobre 2009 (GUCE 31/10/2009) ha modificato la Direttiva 2005/32/CE, estendendone il campo di applicazione anche a quei prodotti che, sebbene non consumino direttamente energia, hanno una diretta relazione con il consumo energetico degli EuP, come ad esempio i serramenti, i materiali isolanti o i rubinetti per l’acqua. Il Decreto Legislativo 16 febbraio 2011, n. 15 "Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 8 marzo 2011.
Da un punto di vista tecnico la seconda Direttiva del 2009 non apportò alcuna modifica rilevante ai prodotti per i quali vi erano già in vigore dei Regolamenti attuativi.
In breve, la Direttiva definisce il quadro normativo generale, stabilendo le regole per la definizione dei requisiti tecnici che sono affidati come competenza alla Commissione UE la quale provvede quindi all’adozione di misure di implementazione (atti delegati), che sono prevalentemente costituiti da Regolamenti della Commissione, ai quali i fabbricanti dei prodotti dovranno attenersi, già in fase di progettazione, per incrementare l’efficienza energetica e ridurre gli aspetti negativi dei propri prodotti che potrebbero impattare a livello ambientale durante tutto il loro ciclo di vita (produzione – uso – fine vita).
I Regolamenti della Commissione hanno immediata applicazione negli Stati Membri dopo la pubblicazione degli stessi sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Per quanto concerne il settore illuminazione, dal 25 dicembre 2019 è in vigore il
Il Regolamento è stato subito integrato da un “Corrigendum”, Rettifica del regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione, dell’1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315 del 5 dicembre 2019), che però nella sua versione in lingua italiana ha sì corretto l’errore editoriale presente nel Regolamento ma ne ha introdotto un altro che la versione in inglese invece non riporta. Pertanto, quando si devono considerare le funzioni matematiche per verificare se le coordinate cromatiche della sorgente luminosa in esame sono all’interno della definizione di “sorgente luminosa”, si dovrà fare riferimento a quanto riportato nella versione inglese del Corrigendum.
Infine, lo scorso 26 febbraio 2021 è stato pubblicato su GU il regolamento (EU) 2021/341 che modifica i regolamenti (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) ) 2019/2022, (UE) 2019/2023 e (UE) 2019/2024 per quanto riguarda i requisiti per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati, motori elettrici e variatori di velocità, apparecchi di refrigerazione, sorgenti luminose e alimentatori separati, display elettronici, lavastoviglie per uso domestico, lavatrici e lavasciuga per uso domestico e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. Tale emendamento ha introdotto una modifica della definizione di “Contenitore” ma senza che ciò impatti sulla definizione di “sorgente luminosa” (e quindi sullo scopo del regolamento); tale variazione è finalizzata solo a meglio chiarire la condizione quando un’unità di alimentazione separata non è verificabile in modo autonomo rispetto al contenitore stesso. Altra modifica introdotta è relativa all’innalzamento del limite per il limite di SVM per le sorgenti LED a tensione di rete, ovvero si avrà soltanto uno slittamento della data al 1 settembre 2024 entro la quale il limite diventerà 0,4 mentre dal 2021 al 2024 si avrà un valore limite fissato a 0,9.
I prodotti oggetto della misura di implementazione possono essere immessi sul mercato (o in servizio) solamente se ottemperano anche a tale misura e sono muniti di marcatura CE.
Fra i riferimenti alla legislazione di armonizzazione dell’Unione che dovranno essere riportati nella Dichiarazione di Conformità UE dei prodotti che ricadono nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2019/2020 vi sarà anche quello alla Direttiva 2009/125/CE, oltre agli eventuali riferimenti alle altre Direttive applicabili (ad esempio, la direttiva di BASSA TENSIONE 2014/35/UE).
5 dicembre 2019 - Pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell’unione europea (OJEU L 315) il nuovo regolamento comunitario che disciplina il settore illuminazione in termini di progettazione ecocompatibile.
ll Regolamento (UE) 2019/2020 relativo all’Ecodesign per il settore illuminazione, approvato il 17 dicembre 2018, entra definitivamente in vigore il 25 dicembre 2019.
La prima grande novità riguarda l’integrazione in un unico testo, il cosiddetto Single Lighting Regulation, di tutti gli elementi della legislazione Ecodesign per i prodotti del settore illuminazione, che fino ad ora sono stati oggetto dei Regolamenti europei (CE) 244/2009, (CE) 245/2009 e (UE) 1194/2012 e dei successivi e rispettivi emendamenti.
I criteri Ecodesign stabiliti dal nuovo regolamento entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2021. Pertanto, fino a tale data la legislazione vigente continua ad applicarsi.
Unica eccezione l’applicabilità già a partire dal 25 dicembre 2019 dell’art. 7 che introduce il requisito per impedire la “Circonvenzione”. Ciò significa che, al fine di impedire di aggirare i limiti prestazionali imposti dal regolamento, nessun dispositivo e/o software delle sorgenti luminose e degli alimentatori deve consentire di rilevare che il prodotto sia sottoposto a verifiche di controllo ed essere in grado di farlo funzionare in modo diverso e migliorativo durante la fase di verifica (testing) rispetto alla normale fase funzionale, al fine di aggirare i limiti prestazionali imposti dal regolamento.
Questo nuovo regolamento nasce dal proposito di semplificazione del legislatore europeo, al fine di rendere la legislazione meglio applicabile e verificabile dalle autorità nazionali preposte. Inoltre, punta ad imporre soluzioni legislative affinché si abbiano in Europa prodotti durevoli ed innovativi, ai quali sia possibile sempre effettuare interventi di riparazione e di sostituzione della sorgente luminosa. Nonostante l’impegno e i confronti avuti negli ultimi anni con le parti interessate, il nuovo regolamento non raggiunge completamente tale obbiettivo, poiché presenta ancora qualche elemento di incertezza. Infatti, l’obiettivo di una semplificazione è stato implementato mediante l’approssimazione delle definizioni di “light source” e di “containing products”, determinando comunque possibili elementi di incertezza interpretativa e di corretta esecuzione delle prove.
Inoltre, l'Art. 4 concentra in un unico requisito di "rimovibilità" le necessità derivanti da tre obiettivi. In primo luogo, le sorgenti luminose (e le unità di alimentazione) devono essere accessibili e disponibili per effettuare i controlli da mercato. In aggiunta, le sorgenti luminose (e le unità di alimentazione) devono essere "smontabili" per garantire la riparabilità dell'apparecchio di illuminazione in caso di guasto di questi elementi. Infine, devono essere "sostituibili" per consentire l'eventuale aggiornamento/implementazione dell'apparecchio di illuminazione, laddove componenti più efficienti o comunque migliori siano disponibili in un prossimo futuro.
Tenuto conto che, oggi giorno, i LED sono molto utilizzati in svariate applicazioni quali ad esempio mobili e/o elettrodomestici luminosi, con questo nuovo regolamento la Commissione europea punta a disciplinare le sorgenti luminose utilizzate in vari prodotti, anche se diversi dagli apparecchi di illuminazione, affinché si raggiunga sul mercato europeo un livello elevato di prestazione dei LED utilizzati.
LightingEurope ha pubblicato le "Linee guida per l'applicazione del regolamento della Commissione (UE) 2019/2020 del 5 dicembre 2019 che stabilisce i requisiti per la progettazione ecocompatibile di sorgenti luminose e dei dispositivi di controllo separati (Single Lighting Regulation)".
Scarica le linee guida LightingEurope sul Regolamento (UE) 2019/2020
Il testo completo del Regolamento (UE) 2019/2020 è disponibile al link http://bit.ly/36kDhVV
17 dicembre 2018 - APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO UE ECODESIGN PER IL SETTORE ILLUMINAZIONE
Con una votazione che ha impegnato per tutto il giorno i rappresentanti dei 28 Stati Membri, il Comitato Regolatore della Direttiva Ecodesign ha approvato ieri, con una serie di modifiche, il testo che la Commissione UE aveva proposto e sottoposto a consultazione pubblica UE e al WTO lo scorso mese di ottobre.
Il testo approvato nella serata di ieri è stato proposto con l’obiettivo di semplificare ed unificare in un solo Regolamento la legislazione ECODESIGN per i prodotti del settore illuminazione che fino ad ora sono stati oggetto dei Regolamenti europei CE 244/2009, CE 245/2009 e UE 1194/2012, nonché dei successivi e rispettivi emendamenti.
Dopo un percorso durato più di 3 anni che ha generato molti dibattiti e varie consultazioni fra Commissione UE (DG ENERGY) e gli Stakeholders, il testo approvato ieri fissa l’attenzione del legislatore europeo sul concetto di “sorgente luminosa” (Light source) e di “unità di alimentazione” (External control gear); si punta dunque ad avere per questi due elementi fondamentali, non solo per gli apparecchi di illuminazione ma anche per tanti altri prodotti aventi svariati scopi (es. mobili e/o elettrodomestici luminosi), un livello elevato di prestazione per evitare di dover procedere ad implementare requisiti più articolati e complessi per ciascuno dei vari prodotti finiti (definiti ora come CONTAINING PRODUCTS) in cui le sorgenti luminose e le relative unità di alimentazione sono fatte funzionare.
Light Source
Le sorgenti luminose, che oramai sono quasi esclusivamente i moduli LED, sono quelle parti emettenti (luce) che possono essere rimosse da un “CONTAINING PRODUCT” affinché venga verificata la conformità ai requisiti tecnici specifici appena approvati. Nel caso riportato nell’esempio qui sotto si tratta di quella parte più elementare del modulo dopo aver rimosso la struttura che ne teneva insieme le ottiche secondarie:
Al contrario, non sono “light sources” (e quindi non direttamente soggette ai requisiti del nuovo Regolamento) le seguenti parti componenti:
(a) LED dies or LED chips;
(b) LED packages;
(c) products containing light source(s) from which these light source(s) can be removed for verification;
INSIGHT
Fra le primissime novità appena approvate segnaliamo:
Il testo approvato da Comitato Regolatore dovrà ora essere sottoposto per un massimo di 3 mesi allo scrutinio da parte del Parlamento UE e del Consiglio d’Europa per poi essere adottato e quindi pubblicato su Official Journal of European Union (OJEU). Il nuovo Regolamento quindi entrerà in vigore in tutti gli Stati Membri dal 20° giorno dopo la sua pubblicazione su OJEU, che avverrà in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
L'Area Tecnica di ASSIL rimane a disposizione per eventuali delucidazioni.
7 dicembre 2017 - ECODESIGN CONSULTATION FORUM (BRUXELLES - CCAB)
Per scaricare le note di riunione complete clicca qui
Durante la discussione specifica sul European Product Registry per Energy Labelling (EPREL) è emerso che è necessario chiarire i seguenti punti:
10 giugno 2016 - Approvazione e pubblicate le seguenti norme armonizzate, in attuazione del Mandato della Commissione europea M/495:
Sono invece ancora in fase di approvazione, e quindi a breve saranno disponibili, gran parte delle seguenti norme armonizzate:
Si ricorda che ai fini della sorveglianza del mercato, la procedura di verifica prevede che le autorità degli Stati membri siano tenuti ad utilizzare procedure di misura affidabili, accurate e riproducibili che tengano conto delle metodologie più avanzate generalmente riconosciute, compresi i metodi definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; le norme armonizzate sono dunque lo strumento che la Commissione europea riconosce a tal fine e sono elaborate in conformità al Mandato M/495. Di volta in volta che tali norme sono approvate dall'ente di normazione competente, esse vanno a sostituire i pertinenti metodi transitori elencati nella Comunicazione della Commissione 2014/C 22/02 pubblicata su Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 gennaio 2014.
Legenda: Ratification completed (DOR); Definitive text made available (DAV); Announcement (DOA); Completion of mandatory publication (DOP); Completion of withdrawal of conflicting national standards (DOW)
1Ratification completed (DOR) 2Definitive text made available (DAV) 3Announcement (DOA) 4Completion of mandatory publication (DOP) 5Completion of withdrawal of conflicting national standards (DOW) 650.60.0000 Closure of Vote; 60.60.0000 Definitive text made available (DAV); 40.60.0000 Closure of enquiry; 10.99.0000 Decision on WI proposal – Accept; 50.20.0000 Submission to Vote
27 febbario 2016 - Sono entrate in vigore le variazioni introdotte dal nuovo Regolamento UE 1428/2015 ai tre Regolamenti della Commissione relativi al settore illuminazione.
Scarica le note a cura di ASSIL sul nuovo Regolamento 1428/2015
24 gennaio 2014 - È stata pubblicata, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C22 del 24 gennaio 2014, la Comunicazione della Commissione 2014/C 22/02 relativa ai titoli e riferimenti dei metodi di misurazione transitori, per l’attuazione:
Ai fini della verifica della conformità ai requisiti dei citati regolamenti, fintanto che non saranno pubblicate norme EN armonizzate sulla Gazzetta Ufficiale Dell'unione Europea, si dovrà fare riferimento alle procedure di misurazione citate nella Comunicazione della Commissione 2014/C 22/02.
Il testo della Comunicazione della Commissione 2014/C 22/02 può essere consultato al seguente link
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0017:0031:IT:PDF
Obiettivo di tali procedure transitorie di riferimento è ridurre al minimo l'ipotesi di procedure di verifica, ad opera delle autorità di controllo dei differenti paesi dell’Unione Europea, diversificate o addirittura in conflitto fra loro (es. mediante procedure o norme nazionali).
Tali riferimenti (procedure transitorie) sono altresì un possibile strumento anche per il produttore che intenda determinare la conformità (marcatura CE) con gli stessi metodi con cui sarà sottoposto a verifica in caso di controlli, riducendo al minimo quindi anche i possibili disallineamenti fra le procedure in essere con le forniture / fornitori (es. dati tecnici rilasciati dai fornitori dei moduli LED) con quanto poi determinato nel pertinente Regolamento Ecodesign.