DIRETTIVA GIOCATTOLI

SICUREZZA DEI GIOCATTOLI
La sicurezza dei giocattoli è armonizzata a livello europeo per rispondere alle esigenze essenziali in occasione della loro fabbricazione. Le norme degli organismi europei di normalizzazione garantiscono la conformità alle esigenze essenziali. Sul giocattolo che rispetta tali esigenze figura il contrassegno di conformità “CE”.

ATTO
Direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.

SINTESI
La direttiva si applica ai giocattoli, ovvero a qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da parte di bambini di età inferiore ai 14 anni.
Essa determina i criteri di sicurezza o i “requisiti essenziali” ai quali i giocattoli devono rispondere al momento della loro fabbricazione e prima dell’immissione sul mercato.
Si presume che ogni giocattolo fabbricato conformemente alle norme armonizzate sia conforme ai requisiti essenziali.
Le procedure di valutazione della conformità dei giocattoli ai requisiti essenziali si basano sull’approccio modulare enunciato nel New Legislative Framework.

La valutazione della conformità dei giocattoli è a carico di:

  • organismi designati da parte degli Stati membri conformemente a criteri comuni di valutazione e notificati alla Commissione e agli altri Stati membri;
  • i fabbricanti stessi.

I giocattoli devono essere muniti, prima dell’immissione sul mercato, del marchio di conformità “CE” che:

  • concretizza la loro conformità alle disposizioni delle presenti direttive;
  • è costituito da una sigla dalla grafia unica (sigla “CE”)
  • è apposto dal fabbricante o dal suo mandatario nella Comunità.