ENERGY LABELLING

5 dicembre 2019 – Pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell’unione europea (OJEU L 315) il regolamento comunitari che disciplina il settore illuminazione in termini di etichettatura energetica.

Il nuovo Regolamento (UE) 2019/2015 sull’etichettatura energetica delle sorgenti luminose, che integra le disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1369 ed inteso a sostituire il regolamento (UE) 874/2012 dal 1° settembre 2021, presenta di base le stesse caratteristiche d’impostazione (e quindi anche le relative difficoltà interpretative) già viste in tema di Ecodesign.

La novità principale che si segnala è il ritorno ad una classificazione compresa fra le lettere “G” ed “A” (dalla meno alla più efficiente). Inoltre, vi sono nuove disposizioni relative alle dimensioni e alla grafica “Lay-out” per le due tipologie prescritte, una per imballi normali (min. 36×72 mm) e una per imballi di piccole dimensioni (min. 20×54 mm). Questo significa che il nuovo Regolamento di etichettatura energetica avrà delle ricadute anche sulla dimensione minima dell’imballaggio, con implicazioni sull’efficienza dei materiali del packaging delle sorgenti luminose.

Un’altra novità di sicuro interesse e di rilievo è l’obbligo di presentare sull’imballo delle sorgenti luminose, immesse sul mercato dal 1° settembre 2021, un QR Code che consentirà agli utenti e alle autorità di controllo di accedere alle informazioni della sorgente luminosa registrate dal “Fornitore” (produttore o importatore, a seconda dei casi) sul database EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) mediante il sito Web di pubblico accesso. Si precisa che per i prodotti registrati fino ad agosto 2021 e relativi all’etichetta energetica secondo le disposizioni del Regolamento 874/2012 tuttora in vigore, non è possibile dotare l’imballo di tale QR Code.

Infine, sono abrogati fin da subito, ovvero dal 25 dicembre 2019, gli obblighi del “Fornitore” e del “Rivenditore” di cui agli artt. 3.2 e 4.2 del Regolamento (UE) 874/2012. Ciò è inteso per determinare la cessazione dell’etichettatura energetica per gli apparecchi di illuminazione fin da quando entrerà in vigore il nuovo regolamento.

Scarica le linee guida LightingEurope sul Regolamento (UE) 2019/2015

Il testo completo del Regolamento (UE) 2019/2015 è disponibile al link http://bit.ly/2PxLy1Y

 


Dispositivi Comunitari precedenti

Regolamento UE 2017/1369 – ETICHETTATURA ENERGETICA

Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE 2017/1369 che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la Direttiva 2010/30/UE.

Il regolamento stabilisce le scadenze per sostituire le classi di efficienza energetica A +, A ++, A +++ con una scala da A a G e la creazione di un database di prodotti, che avrà il duplice scopo di poter essere utilizzato dalle autorità di controllo per l’attività di sorveglianza del mercato e rendere pubblicamente disponibile online la lista dei prodotti etichettati.

Per adottare le nuove classi, nuove etichette energetiche dovrebbero essere applicate a milioni di prodotti di illuminazione in un breve periodo di tempo. Alla luce di questo scenario LightingEurope, Associazione Europea che rappresenta l’industria dell’illuminazione che vede tra i suoi soci fondatori ASSIL- Associazione Nazionale Produttori Illuminazione federata ANIE Confindustria, ha chiesto l’estensione di tale operatività per un periodo di 24 mesi affinché le aziende possano implementare le nuove etichette sui nuovi prodotti, in modo da evitare costi e rifiuti di imballaggio inutili. Le proposte presentate da LightingEurope a marzo 2017 sono state prese in considerazione e i primi prodotti di illuminazione con le nuove etichette dovrebbero essere disponibili entro la fine del 2019.

Le misure di efficienza energetica della nuova etichettatura presuppongono che le classi A e B non siano utilizzate nelle prime fasi di operatività del nuovo sistema di classificazione. L’industria dell’illuminazione chiede quindi alla Commissione di considerare i confini corretti per le future classi energetiche, al fine di evitare che le future classi più alte rimangano vuote per il prossimo decennio.

Un atto delegato per l’etichettatura dei prodotti di illuminazione dovrà essere adottato entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del Regolamento e illustrerà l’ambito, le linee temporali e le classi di prodotto. LightingEurope e ASSIL continueranno a collaborare con la Commissione europea per fornire dati sulle specificità dell’industria dell’illuminazione e lavorare verso una transizione regolare. Inoltre, parteciperanno al gruppo di esperti creato dalla Commissione Europea che istituirà un database di prodotti a partire dal gennaio 2019 per consentire alle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri di rispettare i requisiti di etichettatura.

Per approfondimenti:


Regolamento (UE) 518/2014 che modifica il regolamento (UE) n. 874/2012 – Etichettatura energetica per la vendita dei prodotti su Internet (e-commerce)

Pubblicato sull’ Ogfficial Journal of the European Unione il 17 maggio 2015, l’emendamento ha  introdotto anche per il Regolamento UE 874/2012 (rif. art. 7 e ANNEX  VII), una serie di novità legate alla vendita in internet dei prodotti:

  • I fornitori di Lampade devono predisporre (dal 1 gennaio 2015), in aggiunta a quanto già disposto, l’etichetta energetica delle lampade anche in formato elettronico; questo sarà obbligatorio solo per i nuovi modelli mentre è raccomandato anche per i modelli di lampade che erano già in produzione e già soggetti alle vigenti regole per l’etichettatura energetica;
  • La vendita su INTERNET delle lampade prevede l’obbligo per i rivenditori di mostrare l’etichetta energetica delle lampade all’utente finale; ciò è obbligatorio dal 1 gennaio 2015 solo per i nuovi modelli; tale procedure è raccomandata anche per i modelli di lampade che erano già in vendita a tale data. Vi sono delle specifiche tecniche informatiche, nel caso in cui si procederà a mostrare l’etichetta non nella stessa pagina in cui compare il prezzo per l’utente e comunque essa sarà visibile prima di effettuare l’acquisto (“nested display”).
  • I fornitori di Apparecchi d’illuminazione predispongono dal 1 gennaio 2015, in aggiunta a quanto già disposto, l’etichetta energetica degli apparecchi d’illuminazione anche in formato elettronico; questo è obbligatorio solo per i nuovi modelli mentre è raccomandato anche per i modelli di apparecchi che già in produzione e che già erano soggetti alle vigenti regole per l’etichettatura energetica;
  • La vendita su INTERNET degli apparecchi d’illuminazione prevede l’obbligo per i rivenditori di mostrare all’utente finale l’etichetta energetica degli apparecchi; ciò è obbligatorio dal 1 gennaio 2015, solo per i nuovi modelli; tale procedure è raccomandata anche per i modelli di apparecchi che erano già in produzione e soggetti alle vigenti regole per l’etichettatura energetica. Vi sono delle specifiche tecniche informatiche, nel caso in cui si procederà a mostrare l’etichetta non nella stessa pagina in cui compare il prezzo per l’utente e comunque essa sarà visibile prima di effettuare l’acquisto (“nested display”).

Regolamento delegato (UE) N. 874/2012 della Commisione del 12 luglio 2012 che integra la Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle lampade elettriche e degli apparecchi di illuminazione.

  • Il Regolamento estende l’attuale etichettatura energetica alle lampade direzionali e a quelle definibili come professionali, introduce nuove classi, superiori alla classe A (eliminando le Classi F e G), per consentire la differenziazione delle caratteristiche dei LED ad alta efficienza rispetto a quelle delle lampade compatte fluorescenti che fino ad oggi hanno occupato la parte alta della scala.
  • Il campo di applicazione del Regolamento è stato allineato, per quanto possibile, alle attuali misure di attuazione Ecodesign che stabiliscono requisiti minimi in tema di efficienza energetica, funzionalità e di informazione per lampade
  • Il Regolamento introduce inoltre un’etichetta per gli apparecchi di illuminazione indicante le classi di efficienza energetica delle lampade con cui tali apparecchi sono compatibili, comprese le classi di efficienza energetica delle lampade eventualmente incluse nelle confezioni di vendita di tali apparecchi.
  • Il Regolamento non è applicabile ai prodotti di illuminazione di emergenza e ai prodotti di illuminazione commercializzati per funzionare con batterie.
  • In aggiunta al concetto di “utilizzatore finale” è stato introdotto quello di “detentore finale”. Tali distinzioni rivestono un carattere fondamentale per individuare gli obblighi dei fornitori (es. produttori) e quelli dei rivenditori. Nel caso delle lampade professionali dove non sono gli utilizzatori finali (ad esempio, gli impiegati negli uffici) che decidono quali lampade acquistare l’etichetta energetica posta sull’imballo non è obbligatoria. Laddove invece la conoscenza preventiva della classe energetica delle lampade può influenzare il proprietario dell’impianto di illuminazione e nel caso dell’illuminazione per uso domestico il detentore finale coincide con l’utilizzatore finale, l’etichetta energetica delle lampade deve essere sull’imballo in modo tale da essere fruibile prima che avvenga l’acquisto
  • La nuova etichetta informativa per gli apparecchi di illuminazione esposti nel punto vendita deve essere in prossimità dell’apparecchio stesso, in modo da risultare chiaramente visibile e identificabile come etichetta relativa a tale modello, corredando in modo chiaro le informazioni maggiormente visibili in modo diretto (quali informazioni sul prezzo o specifiche tecniche dell’apparecchio). Essa riporterà la classe energetica delle lampade compatibili con l’apparecchio di illuminazione nonché quella delle lampade effettivamente presenti nella confezione, se fornite.


  • La direttiva 98/11/CE è abrogata a decorrere dal 1 o settembre 2013. I riferimenti alla direttiva 98/11/CE sono interpretati come riferimenti al presente regolamento
  • La nuova etichettatura indicante il consumo d’energia delle lampade elettriche è applicabile dal 16 ottobre 2012 e in forma obbligatoria a decorrere dal 1 settembre 2013
  • È altresì prevista una disposizione transitoria speciale in quanto il nuovo Regolamento sull’etichettatura ha un campo di applicazione più ampio di quello della Direttiva 98/11/CE; I produttori e i rivenditori delle lampade che rientrano per la prima volta nel suo campo di applicazione potranno protrarre al 1 marzo 2014 i termini per rinnovare le scorte e preparare il materiale informativo completo delle nuove informazioni. Stessa estensione è prevista per i nuovi obblighi relativi all’etichetta informativa per gli apparecchi di illuminazione esposti nel punto vendita. Nel caso però in cui l’apparecchio sia compatibile solo con lampade di Classe energetica inferiore alla A, l’obbligo di riportare tale etichetta informativa deriverà dai requisiti Ecodesign per la marcatura CE stabiliti dal nuovo Regolamento UE (in attuazione della Direttiva 2009/125/CE), sin dal 1 settembre 2013 e pertanto non sarà di fatto applicabile la suddetta disposizione transitoria.

È stata pubblicata, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C22 del 24 gennaio 2014, la Comunicazione della Commissione 2014/C 22/02 relativa ai titoli e riferimenti dei metodi di misurazione transitori, per l’attuazione:

  • del regolamento (CE) n. 244/2009 (modificato dal regolamento (CE) n. 859/2009) – Ecodesign per lampade NON direzionali (INC, HALO, LED e CFLi),
  • del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 (Etichetta Energetica) e
  • del regolamento (UE) n. 1194/2012 Ecodesign per lampade direzionali (INC, HALO, LED, HID, e FL).

Ai fini della verifica della conformità ai requisiti dei citati regolamenti, fintanto che non saranno pubblicate norme EN armonizzate sulla Gazzetta Ufficiale Dell’unione Europea, si dovrà fare riferimento alle procedure di misurazione citate nella Comunicazione della Commissione 2014/C 22/02.

Il testo della Comunicazione della Commissione 2014/C 22/02 può essere consultato al seguente link (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0017:0031:IT:PDF)

Obiettivo di tali procedure transitorie di riferimento è ridurre al minimo l’ipotesi di procedure di verifica, ad opera delle autorità di controllo dei differenti paesi dell’Unione Europea, diversificate o addirittura in conflitto fra loro (es. mediante procedure o norme nazionali).

Tali riferimenti (procedure transitorie) sono altresì un possibile strumento anche per il produttore che intenda determinare la conformità (marcatura CE) con gli stessi metodi con cui sarà sottoposto a verifica in caso di controlli, riducendo al minimo quindi anche i possibili disallineamenti fra le procedure in essere con le forniture / fornitori (es. dati tecnici rilasciati dai fornitori dei moduli LED) con quanto poi determinato nel pertinente Regolamento Ecodesign.


Direttiva 2010/30/CE

Le misure di esecuzione della Direttiva Ecodesign estendono al settore professionale e alle lampade direzionali l’ambito della politica di efficienza energetica dell’UE in materia di prodotti di illuminazione; è stato dunque ritenuto opportuno sostituire la direttiva 98/11/CE con un atto delegato, a norma della direttiva 2010/30/UE, ampliandone il campo di applicazione e introducendo una scala modificata per l’etichettatura energetica delle lampade elettriche.

Il 18 giugno 2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la nuova Direttiva 2010/30/CE concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, che sostituisce la 92/75/CEE (con effetto dal 21 luglio 2011 – rif. Art.17).

Recepimento della Direttiva 2010/30/UE: D.Lgs 104/2012

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2012 il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 104 recante le norme di attuazione della Direttiva 2010/30/UE, relativa all’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.
Tale decreto, oltre a costituire il recepimento della direttiva comunitaria, risponde anche all’esigenza di regolamentare l’utilizzo dell’etichettatura energetica sul territorio nazionale, attraverso lo strumento degli accordi volontari e dei relativi controlli attuati tramite l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo Sviluppo economico sostenibile). Nello specifico il Ministero dello Sviluppo Economico intende utilizzare tale regolamentazione per tutelare tutte le imprese che attuino una politica ambientale corretta.
Allo stato attuale infatti l’utilizzo di etichettature energetiche per prodotti non soggetti a regolamenti attuativi europei, e dunque volontarie, da parte delle imprese non risulta in contrasto con i principi della Direttiva 2010/30/UE a meno che queste ultime non inducano in errore o generino confusione nel consumatore. Pertanto, in ultima analisi, il decreto costituirà un’opportunità per le imprese che accetteranno gli accordi, e i controlli correlati, valorizzando i propri prodotti verso i consumatori tramite l’utilizzo di etichette riconosciute e verificate, anche in assenza di appositi regolamenti europei specifici.

Novità introdotte con la Direttiva:

ETICHETTA PER LAMPADE ELETTRICHE ESPOSTE IN UN PUNTO VENDITA (Regolamento UE 874/2012, Allegato 1)

  • Lo scopo della Direttiva è esteso anche agli “energy related products”, ovvero quei prodotti che, pur non direttamente, impattano sui prodotti connessi all’energia (in linea con l’estensione dello scopo della direttiva quadro). È la direttiva quadro per ciascuna delle direttive specifiche di etichettatura dei prodotti e sarà applicabile qualora vi sia una revisione di esse oppure in occasione della definizione di nuovi prodotti da etichettare.
  • La forma grafica e il contenuto dell’etichetta, per quanto possibile, deve possedere caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti e deve essere sempre chiaramente visibile e leggibile. Il formato dell’etichetta deve mantenere come base la classificazione che utilizza le lettere da A a G. L’articolo 10.4 indica che alla classificazione possono essere aggiunte tre classi addizionali ove reso necessario dal progresso tecnologico. Le classi addizionali saranno A+, A++ e A+++ per la classe più efficiente. In linea di principio il numero totale di classi sarà limitato a sette, a meno che più classi siano ancora popolate. La scala cromatica è composta da non più di sette colori diversi che vanno dal verde scuro al rosso. Il verde scuro indica sempre e solo la classe migliore. Se ci sono più di sette classi soltanto il rosso può essere ripetuto.
  • La classificazione è rivista in particolare quando una percentuale significativa di prodotti sul mercato interno raggiunge le due migliori classi di efficienza energetica e quando possono essere realizzati risparmi aggiuntivi attraverso un’ulteriore differenziazione dei prodotti. I criteri dettagliati per un’eventuale riclassificazione dei prodotti sono, se necessario, determinati caso per caso nel pertinente atto delegato.
  • La Direttiva e i relativi atti delegati saranno riesaminati dalla Commissione entro il 31 dicembre 2014

 


Direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 che stabilisce le modalità d’applicazione della Direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante l’efficenza energetica delle lampade per uso domestico (validità fino al 1° settembre 2013).

Le lampadine immesse sul mercato devono essere accompagnate da una etichetta che fornisce informazioni relative al consumo di energia. Il fornitore deve predisporre una documentazioen tecnica sufficiente a consentire la verifica dell’accuratezza delle informazioni fornite nell’etichetta.

Questa documentazione deve includere:

  • Una descrizione generale del prodotto
  • Il risultato dei calcoli di progettazione
  • Rapporti di prova
  • dove alcuni valori siano derivati da quelli ottenuti per modelli simili, le stese informazioni per quei modelli

Il produttore deve tenere disponibile la documentazione per possibili vierifiche delle autorità preposte per un periodo di 5 anni dopo che l’ultimo prodotto è stato costruito.

 


Direttiva 92/75/CE del 22 Settembre 1992 sulla fornitura di informazioni sul consumo di energia, attraverso l’etichettatura e le informazioni standard di prodotto per apparecchi domestici