DIRETTIVA RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI (EPBD)

Gli Stati membri devono far rispettare requisiti minimi di efficienza energetica per gli edifici di nuova costruzione e per quelli già esistenti, provvedere alla certificazione del rendimento energetico nell’edilizia e imporre il controllo periodico delle caldaie e degli impianti di condizionamento.

Direttiva 2018/844/UE

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 19 giugno 2018, la Direttiva 2018/844/UE modifica la Direttiva 2010/31/Ue sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD).

In particolare la Direttiva 2018/844/UE introduce le seguenti novità:

  • Art.2 – modificata la definizione di “sistema tecnico per l’edilizia”, con inclusione diretta di “illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia elettrica in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili”, e l’inserimento della definizione di “sistemi di automazione e controllo degli edifici”.
  • Inserimento Art.2bis – rafforzamento della strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando una trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero;
  • Modifica Art.8 – realizzazione di infrastrutture per la mobilità elettrica negli edifici non residenziali di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti con più di dieci posti auto, gli Stati provvedono all’installazione di almeno un punto di ricarica e di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto su cinque. Per gli edifici residenziali l’obbligo è sulla predisposizione della infrastruttura di canalizzazione per prevedere l’installazione in fase successiva del punto di ricarica
  • Modifica Art.8 – introduzione di un “indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza”. E’ previsto che entro il 31 dicembre 2019 la Commissione definisca un sistema comune facoltativo europeo per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza. Un nuovo strumento che misurerà la capacità degli edifici di utilizzare nuove tecnologie e sistemi elettronici per adattarsi alle esigenze del consumatore, ottimizzare il suo funzionamento e interagire con la rete;
  • Modifiche Art 14 e Art.15 – Ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti affinché, laddove fattibile, gli edifici non residenziali con potenza nominale superiore a 290kW per gli impianti di riscaldamento e condizionamento e ventilazione combinati  siano dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025. Detti sistemi dovranno essere in grado di monitorare, registrare, analizzare e consentire di adeguare l’uso dell’energia, nonché di confrontare l’efficienza energetica rilevare le perdite d’efficienza e informare sulle opportunità di miglioramento. Particolare requisito sarà anche quello di consentire la comunicazione ed interoperabilità con i sistemi tecnici per l’edilizia e altre apparecchiature interne all’edificio.
  • Allegato I bis – Quadro generale comune per la valutazione della predisposizione degli edifici all’intelligenza. Tramite l’allegato la Commissione EU si impegna a definire l’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza e una metodologia di calcolo dell’indicatore. Detta metodologia dovrà considerare tecnologie come i contatori intelligenti, i sistemi di automazione e controllo degli edifici, i dispositivi autoregolanti per il controllo della temperatura, gli elettrodomestici incorporati, i punti di ricarica per veicoli elettrici e l’accumulo di energia.

Dispositivi Comunitari precedenti

Direttiva 2010/31/UE

Il 18 giugno 2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea la nuova Direttiva 2010/31/UE. In particolare si segnala:

Si segnala in particolare:

  • introduzione della definizione di “edificio a energia quasi zero”, si tratta di edifici con un altissimo rendimento energetico e una quota significativa di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili.
  • Principali obiettivi della direttiva:
    • tutti i nuovi edifici dovranno essere “a energia quasi zero”, entro la fine del 2020;
    • gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi dovranno essere edifici a energia quasi zero a partire dal 31 dicembre 2018;
    • Gli Stati membri inoltre, sulla scorta dell’esempio del settore pubblico, dovranno incentivare la trasformazione degli edifici ristrutturati in edifici a energia quasi zero.
  • Gli Stati membri elaborano piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tali piani nazionali possono includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), in casi specifici e giustificati in cui l’analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico dell’edificio interessato è negativa.
  • Entro il 30 giugno 2011 gli Stati membri redigono un elenco delle misure e degli strumenti esistenti ed eventualmente proposti, compresi quelli di carattere finanziario, diversi da quelli richiesti dalla presente direttiva ma che promuovono gli obiettivi della stessa.  Entro il 2011 la commissione dovrà presentare un’analisi dell’efficacia dei fondi strutturali utilizzati per incrementare l’efficienza energetica degli edifici abitativi.
  • L’illuminazione (intesa come “built-in lighting installation – mainly in the non-residential sector”) è un servizio che continua ad essere soggetto ad una metodologia di calcolo per la definizione dei consumi energetici dell’intero edificio

Il 21 marzo 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ol Regolamento delegato (UE) N. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.

Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia.

SINTESI

La direttiva comprende quattro elementi principali:

  • una metodologia comune di calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici;
  • i requisiti minimi sul rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione e degli edifici già esistenti sottoposti a importanti ristrutturazioni;
  • i sistemi di certificazione degli edifici di nuova costruzione ed esistenti e l’esposizione negli edifici pubblici degli attestati di rendimento energetico e di altre informazioni pertinenti. Gli attestati devono essere stati rilasciati nel corso degli ultimi cinque anni;
  • l’ispezione periodica delle caldaie e degli impianti centralizzati di aria condizionata negli edifici e la valutazione degli impianti di riscaldamento dotati di caldaie installate da oltre 15 anni.

Le norme minime sono stabilite dagli Stati Membri

Campo di applicazione

La direttiva riguarda il settore residenziale e quello terziario (uffici, edifici pubblici ecc.); alcuni edifici sono però esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni relative alla certificazione, per esempio gli edifici storici, i siti industriali ecc. La direttiva tratta tutti gli aspetti dell’efficienza energetica degli edifici per affrontare questa problematica con una vera visione d’insieme.