
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 19 giugno 2018 la nuova Direttiva 2018/844/UE che modifica la direttiva 2010/31/Ue sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD). Di seguito un breve elenco delle novità previste tramite le modifiche all’EPBD:
- Art.2 – modificata la definizione di “sistema tecnico per l’edilizia”, con inclusione diretta di “illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia elettrica in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili”, e l’inserimento della definizione di “sistemi di automazione e controllo degli edifici”.
- Inserimento Art.2bis – rafforzamento della strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando una trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero;
- Modifica Art.8 – realizzazione di infrastrutture per la mobilità elettrica negli edifici non residenziali di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti con più di dieci posti auto, gli Stati provvedono all’installazione di almeno un punto di ricarica e di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto su cinque. Per gli edifici residenziali l’obbligo è sulla predisposizione della infrastruttura di canalizzazione per prevedere l’installazione in fase successiva del punto di ricarica
- Modifica Art.8 – introduzione di un “indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza”. E’ previsto che entro il 31 dicembre 2019 la Commissione definisca un sistema comune facoltativo europeo per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza. Un nuovo strumento che misurerà la capacità degli edifici di utilizzare nuove tecnologie e sistemi elettronici per adattarsi alle esigenze del consumatore, ottimizzare il suo funzionamento e interagire con la rete;
- Modifiche Art 14 e Art.15 – Ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti affinché, laddove fattibile, gli edifici non residenziali con potenza nominale superiore a 290kW per gli impianti di riscaldamento e condizionamento e ventilazione combinati siano dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025. Detti sistemi dovranno essere in grado di monitorare, registrare, analizzare e consentire di adeguare l’uso dell’energia, nonché di confrontare l’efficienza energetica rilevare le perdite d’efficienza e informare sulle opportunità di miglioramento. Particolare requisito sarà anche quello di consentire la comunicazione ed interoperabilità con i sistemi tecnici per l’edilizia e altre apparecchiature interne all’edificio.
- Allegato I bis – Quadro generale comune per la valutazione della predisposizione degli edifici all’intelligenza. Tramite l’allegato la Commissione EU si impegna a definire l’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza e una metodologia di calcolo dell’indicatore. Detta metodologia dovrà considerare tecnologie come i contatori intelligenti, i sistemi di automazione e controllo degli edifici, i dispositivi autoregolanti per il controllo della temperatura, gli elettrodomestici incorporati, i punti di ricarica per veicoli elettrici e l’accumulo di energia.