10.04.2020
Pubblicato il DPCM 10 aprile “Misure urgenti di contenimento del contagio”
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 di sabato 11 aprile il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
Il DPCM del 10 aprile introduce una nuova lista di codici ateco relativi alle attività che è consentito proseguire (Allegato 3 del Decreto). Tra le nuove attività incluse si segnala la manutenzione di materiale rotabile (codice ateco 33.17) e il nuovo codice per la fabbricazione di componenti e schede elettroniche (codici ateco 26.1 e 26.2.). Non amplia invece il codice ateco 27 relativo a molti dei nostri comparti, confermando i sottocodici 27.1. e 27.2. Altre attività potranno essere considerate nei successivi decreti del MISE ( come espressamente previsto nel DPCM).
In linea con il precedente DPCM del 22 marzo, si prevede che possano proseguire, previa comunicazione al Prefetto, attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di cui all’Allegato 3 e dei servizi essenziali. Nella comunicazione al Prefetto occorre indicare le imprese o le amministrazioni beneficiarie delle attività svolte e l’attività funzionale può legittimamente proseguire – sulla base della comunicazione – senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura. Tuttavia, è fatto salvo il potere del Prefetto, sentito il Presidente della Regione, di sospendere l’attività laddove non sussistano le condizioni di sicurezza per la prosecuzione. Previa comunicazione al Prefetto possono continuare (mentre prima erano soggette ad autorizzazione) anche le attività dell’industria della difesa e dell’aerospazio, nonché le imprese che garantiscono la continuità a questa filiera.
Proseguono le attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone. Anche in questi casi, ai fini della prosecuzione dell’attività, il nuovo DPCM prevede l’invio di una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate. La comunicazione non è richiesta se tali impianti sono finalizzati a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
Per tutte le attività che proseguono (codici ateco o comunicazione al prefetto) si conferma l’applicazione del Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso fra il Governo e le Parti Sociali.
Per le attività che invece resterebbero “sospese”, le novità riguardano la possibilità, previa comunicazione al Prefetto:
1) di consentire l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione;
2) di effettuare la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino, da parte di terzi, di beni e forniture.
3) di proseguire se organizzati in modalità a distanza o lavoro agile.
Il testo del DPCM è disponibile al link www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg
Scarica l’Allegato 3 al Decreto contenente la lista dei codici ateco.
01.04.2020
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01976) (GU n.88 del 2-4-2020)
Prorogate fino al 13 aprile le misure di contenimento. ll Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha annunciato in conferenza stampa ieri, 01 aprile, di aver firmato il DPCM che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.
In particolare, il provvedimento è volto a prorogare le misure restrittive per fronteggiare il diffondersi del coronavirus, andando in continuità con le misure già previste dai precedenti DPCM:
- DPCM 8 marzo riguardante le misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle altre province individuate e il monitoraggio delle misure;
- DPCM 9 marzo (#IoRestoaCasa) in materia di spostamenti, lavoro ed eventi;
- DPCM 11 marzo contenente misure in materia di sospensione delle attività commerciali e ristorazione;
- DPCM 22 marzo riguardante la sospensione delle attività produttive e la lista codici Ateco delle attività autorizzate alla sospensione.
Relativamente al DPCM 8 marzo, viene modificato introducendo la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati e delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’ interno degli impianti sportivi di ogni tipo.
Il testo del DPCM è disponibile al link www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/02/20A01976/sg
31.03.2020
Ministero dell’Interno: adottata una Circolare recante chiarimenti su divieto di assembramenti e spostamenti di persone
Con la Circolare del 31 marzo il Ministero dell’Interno fornisce ulteriori precisazioni per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche e gli assembramenti vietati dalle misure adottate in precedenza. In particolare, si afferma che è da intendersi consentito, ad un solo genitore e in prossimità della propria abitazione, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto.
Il testo della circolare è disponibile al link https://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolare_precisazioni_spostamenti_31.3.2020.pdf
29.03.2020
Seconda Circolare del Ministero dell’Interno in riferimento al DL Riordino Coronavirus
Con Circolare del 29 marzo ai Prefetti il Ministero dell’Interno chiarisce il ruolo dei Corpi delle polizie municipali riguardo agli atti di accertamento e di contestazione delle violazioni alle misure disposte dal DL Riordino Coronavirus (DL 25 marzo 2020, n. 19).
Il testo della circolare è disponibile al link https://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circ_29_marzo_emergenza_covid19.pdf
28.03.2020
DPCM del 28 marzo: Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta’ comunale 2020. (20A01920) (GU Serie Generale n.83 del 29-03-2020)
Il DPCM del 28 marzo prevede uno stanziamento di € 4.3 miliardi sul Fondo Solidarietà Comunale (sotto forma di anticipo del 66% rispetto alla scadenza prevista per maggio) e un ulteriore incremento del Fondo pari a € 400 milioni con Ordinanza della Protezione Civile (Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020) per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili di generi alimentari.
Il testo del decreto è disponibile al link www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/29/20A01920/sg
26.03.2020
Pubblicata la Circolare del Ministero dell’Interno con indicazioni su quanto previsto dal DL Riordino Coronavirus
La Circolare del Ministero dell’Interno del 26 marzo reca chiarimenti sulle disposizioni contenute nel DPCM 25 marzo n. 19/2020 c.d. DL Riordino Coronavirus, prevedendo il potere del Prefetto di imporre, per la durata dell’emergenza, lo svolgimento delle attività che non sono oggetto di provvedimenti di sospensione in base alla nuova normativa e delle quali sia assolutamente necessario assicurare l’effettività e la pubblica utilità.
La Circolare fornisce inoltre chiarimenti sulle novità introdotte in termini di sanzioni amministrative e penali.
Il testo della circolare può essere visioanto al seguente link https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_decreto_legge_25_marzo_2020_n.19.pdf
25.03.2020
DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035) (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020).
Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso.
L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento oppure in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus.
Per eventuali approfondimenti è possibile consultare il comunicato stampa relativo al consiglio dei ministri n.38 del 24 marzo 2020 http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-38/14376
Il testo completo del decreto, ove sono segnalate tutte le misure previste, è disponibile al seguente link www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg
Restiamo a disposizione per eventuali delucidazioni.
24.03.2020
Pubblicato un elenco di prime FAQ elaborate da Confindustria al fine di supportare le imprese nella corretta interpretazione del DPCM.
Scarica le FAQ di Confindustria
22.03.2020
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01807) (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020)
Puoi consultare il testo del decreto al link www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/22/20A01807/sg
Circolare ANIE – DPCM 22 marzo “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”
Identificate filiere essenziali e attività funzionali alle filiere essenziali
Federazione ANIE ha lavorato con Confindustria e il Ministero per definire le filiere essenziali identificate nel DPCM 22 marzo (che peraltro potranno essere integrate con un successivo decreto del MISE). Importante è la possibilità, prevista nel decreto, che restino attive anche le imprese che svolgono attività funzionali alle filiere di cui all’allegato 1, previa comunicazione alle Prefetture.
Segue quindi che il decreto prevede:
- a prosecuzione di tutte quelle attività indicate nell’Allegato 1;
- la prosecuzione di tutte le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate in Allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della Provincia in cui è ubicata l’attività produttiva.
- la prosecuzione delle attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo di incidenti. Anche in questi casi è prevista una comunicazione al Prefetto.
Nei casi in cui è prevista la comunicazione al Prefetto, lo stesso può sospendere l’attività qualora ritenga non sussistano le condizioni dichiarate. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’azienda è legittimata ad esercitare sulla base della dichiarazione resa.
Federazione ANIE ha chiesto al Ministero che venga predisposto dal Ministero un “Modello” valido per ogni Prefettura. In attesa che possa essere adottato un modello, il Servizio Legale di ANIE, tenendo conto delle indicazioni già fornite dalle Prefetture, ed in particolare dalla Prefettura di Milano, ha preparato un fac-simile per i soci ANIE.
Il decreto prevede per le imprese che non rientrano in uno dei casi sopra visti, la sospensione delle attività a decorrere dal 26 marzo fino al 3 aprile. Le imprese hanno quindi due giorni a disposizione per completare le attività necessarie alla sospensione e alla spedizione della merce in giacenza.
14.03.2020
Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
Puoi consultare il testo del protocollo al link Protocollo condiviso
12.03.2020
DPCM 11 marzo 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU a11.3.2002 n. 64)
Il provvedimento ordina la chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio NON comprese nell’allegato 1 e 2 (beni e servizi essenziali), i servizi di ristorazione, le attività inerenti i servizi alla persona e sarà in vigore fino al 25 Marzo. il trasporto pubblico locale è riprogrammato al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
.uanto alle attività produttive e professionali, il DPCM non ne sospende lo svolgimento, ma raccomanda che:
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e sia contingentato l’accesso agli spazi comuni (solo per le attività produttive);
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.
Inoltre, sempre con riferimento alle attività produttive e professionali, il DPCM raccomanda:
- il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- il ricorso a ferie e congedi retribuiti per i dipendenti, nonché agli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
In merito all’attuazione delle raccomandazioni per le attività produttive, il DPCM contiene anche una disposizione tesa a favorire le intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Il DPCM garantisce poi i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, purché sia assicurato il rispetto delle norme igienico- sanitarie.
Puoi consultare il testo del decreto al link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg
09.03.2020
DL 9 marzo 2020, n. 14 – Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19. (20G00030) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020).
Consulta il testo delle disposizioni https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00030/sg
09.03.2020
DPCM 09 marzo 2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” (GU n.62 del 9-3-2020)
Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive. Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Puoi consultare il testo del decreto al link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg
08.03.2020
DPCM 8 marzo 2020 ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020).
a) Il nuovo provvedimento estende la “zona rossa” a tutta la regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, prevedendo:
- di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da questi territori nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute;
- la raccomandazione per i datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo ordinario e di ferie;
- la sospensione di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado e delle università;
- la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche;
- la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza);
- sono adottate, in tutti i casi possibili, lo svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto; Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati dall’ultimo DPCM.
- sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo di garantire la possibilità della distanza di almeno un metro;
- sono consentite le attività commerciali a condizione di evitare assembramenti di persone e la distanza di un metro;
b) Su tutto il territorio nazionale, sono previste le seguenti misure:
- la sospensione di congressi, riunioni, meeting, eventi sociali, manifestazioni, eventi e spettacoli cinematografici e teatrali, di musei e luoghi di cultura;
- la sospensione di scuole e università fino al 15 marzo;
- l’applicazione della modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato;
- qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
- il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
- è consentita l’attività di ristorazione con obbligo di garantire la possibilità della distanza di almeno un metro.
Puoi consultare il testo del decreto al link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
23.02.2020
DL 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (20G00020) (GU n.45 del 23-2-2020)
Puoi consultare il testo del decreto al link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg
01.02.2020
Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 – nCoV)”. (20A00738) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)
Presidenza del Consiglio Dei Ministri – Dipartimento Della Protezione Civile
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. N.635
Testo del provvedimento https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-22&atto.codiceRedazionale=20A01117&elenco30giorni=true
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. N.637
Testo del provvedimento https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-26&atto.codiceRedazionale=20A01247&elenco30giorni=false
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. N.638.
Testo del provvedimento https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-26&atto.codiceRedazionale=20A01254&elenco30giorni=false
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. N.639
Testo del provvedimento https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-26&atto.codiceRedazionale=20A01300&elenco30giorni=false
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. N. 646
Testo del provvedimento Provvedimento in attesa di pubblicazione sulla GURI) – TRASPORTO MERCI
Ministero dell’Interno
MINISTERO DELL’INTERNO, Direttiva Ministro dell’Interno del 08 marzo 2020 La direttiva chiarisce le modalità applicative del DPCM 8 marzo con riguardo al controllo sul territorio da parte delle forze di ordine e sicurezza. Viene altresì fornito il modulo per l’autocertificazione degli spostamenti.
Testo del provvedimento https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/direttiva_ministro_interno_08032020_1.pdf
Modulo per autocertificazione spostamenti https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf
Ministero della Salute
MINISTERO DELLA SALUTE, DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19. (20G00030)
Misure straordinarie per l’assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario
Testo del decreto www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00030/sg
MINISTERO DELLA SALUTE, ORDINANZA 21 febbraio 2020 – Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19.
Testo del provvedimento www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/22/20A01220/sg
Si obbliga ad osservare un periodo di quarantena di due chi risulta aver avuto contatti con persone che hanno contratto il virus e chi ha avuto contatti con persone che hanno viaggiato nelle zone della Cina interessate dal virus.
Ministero dell’Economia e delle Finanze
17.03.2020
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19“. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)
Puoi consultare il testo del decreto al link www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
Sono sospesi i pagamenti dei versamenti e degli adempimenti tributari sia per le persone fisiche che per le imprese. I versamenti dovuti dovranno essere effettuati nel mese successivo alla data di termine del periodo di sospensione.
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale
Nota esplicativa in attuazione del DPCM 8 marzo 2020 in materia di operatori transfrontalieri e transito merci.
Testo della nota https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/nota-esplicativa-al-dpcm-8-marzo-2020.html
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Nota esplicativa in attuazione del DPCM 8 marzo 2020 in materia di operatori transfrontalieri etransito merci.
Testo http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus-trasporto-merci-autotrasporto-merci-trasfontalieri/coronavirus-mit
Ministero dello Sviluppo economico
Nota esplicativa in attuazione del DPCM 8 marzo 2020 in materia di operatori transfrontalieri e transito merci.
Testo https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040853-coronavirus-chiarimenti-su-transfrontalieri-e-merci
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Nota esplicativa in attuazione del DPCM 8 marzo 2020 in materia di operatori transfrontalieri e transito merci.
Testo https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14621
Sul sito web della Gazzetta Ufficiale è possibile consultare la raccolta completa degli degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=12