
calendar_month 18 Settembre 2023
E’ entrato in vigore il 2 marzo 2017 il Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.
Più in dettaglio il provvedimento è stato emanato tenendo conto degli articoli 184-bis (sottoprodotti) e 185 del Testo Unico Ambiente D.Lgs. 152/06, ed ha come oggetto la definizione di “alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare le condizioni generali” di cui all’art. 184bis del D.Lgs. 152/06, “al fine di favorire ed agevolare l’utilizzo come sottoprodotti di sostanze e oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri” (art. 1).
Il DM si intende applicabile ai “residui di produzione”, così come definiti all’art. 2 del decreto stesso, e riporta le condizioni generali, da dimostrare in ogni fase della gestione del residuo, che garantiscano come una sostanza o un oggetto derivanti da un ciclo di produzione non siano rifiuti ma sottoprodotti.
Nell’Allegato 1 è inoltre riportato, per specifiche categorie di residui produttivi, ovvero Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia , un elenco delle principali norme che regolamentano l’impiego dei residui in questione, nonché’ una serie di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali.
L’Allegato 2 illustra invece i contenuti minimi della “scheda tecnica e dichiarazione di conformità” richiamate agli artt.5 e 7 del decreto, utilizzabili per dimostrare i requisiti di certezza dell’utilizzo, intenzione di non disfarsi del residuo ed il processo di destinazione dei sottoprodotti. Le suddette schede dovranno essere numerate, gestite con le procedure e modalità fissate dalla normativa sui registri IVA, nonché vidimate senza oneri economici dalle Camere di Commercio.
All’articolo 10 è altresì disposto che le Camere di Commercio istituiscano un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.
Lo scorso 30 maggio, il Ministero dell’Ambiente ha emanato una Circolare esplicativa sul DM 264/2016. Attraverso la circolare viene ribadito esplicitamente come “l’utilizzazione degli strumenti indicati dal Decreto rimane frutto di una adesione volontaria e non può in alcun modo essere considerata condizione necessaria per il legittimo svolgimento di una attività di gestione di sottoprodotti” e che “Le disposizioni del Decreto sono infatti esplicite nell’escludere l’effetto vincolante del sistema ivi disciplinato, precisando che le modalità di prova nello stesso indicate non vanno in alcun modo intese come esclusive. E’ lasciata all’operatore la possibilità di scegliere mezzi di prova individuati in autonomia, e diversi da quelli previsti dal Regolamento.”
Oltre a confermare la natura facoltativa degli strumenti la Circolare fornisce alcuni chiarimenti ed istruzioni operative sulle modalità di utilizzo della scheda tecnica e dichiarazione di conformità, di cui all’Allegato II del DM, per i soggetti che volontariamente decidano di farvi ricorso.
All’interno della Circolare è in aggiunta riportata una disamina dettagliata ed approfondita del quadro normativo per la classificazione e gestione dei Sottoprodotti, prendendo in esame, oltre all’articolo 184-bis del D.lgs. 152/2006, varie Sentenze della Corte di Giustizia europea, della Corte Suprema di Cassazione, nonché Guide e Comunicazioni della Commissione EU.
La circolare è disponibile anche sul sito del Ministero dell’ambiente al seguente link: http://www.minambiente.it/pagina/circolari-0
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