In materia di RoHS, è stata pubblicata il 21 novembre 2017 in Gazzetta Europea la Direttiva 2017/2102/UE, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Attraverso il provvedimento vengono apportate le seguenti modifiche alla Direttiva RoHS per allineare il testo comunitario al New Legal Framework (NLF) e alle richieste dell’industria:

  • Cancellazione dell’articolo 2.2 in quanto non allineato al NLF disciplinante l’immissione sul mercato unico dei prodotti. La precedente errata formulazione, immediatamente segnalata da ANIE alle autorità europee e nazionali, avrebbe infatti cagionato la non commerciabilità delle AEE già a magazzino dei distributori.
  • Modifica dell’articolo 2, paragrafo 4 che aggiunge gli organi a canne all’elenco delle applicazioni escluse dall’ambito di applicazione della RoHS.
  • Modifica dell’articolo 3, paragrafo 28, sulla definizione di “macchine mobili non stradali destinate a esclusivo uso professionale”.
  • Modifica dell’articolo 4, paragrafo 3, che chiarisce che la data di transizione per le AEE di nuova inclusione nell’ambito RoHS è il 22 luglio 2019, garantendone inoltre la commerciabilità (messa a disposizione) anche dopo la data in questione.
  • Modifica dell’articolo 4, paragrafo 4, in cui è inserita la lettera e bis) che introduce l’esclusione esplicita delle parti di ricambio per le AEE in categoria 11 immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019.
  • Modifica dell’articolo 4, paragrafo 5, che consente il riutilizzo di pezzi di ricambio a condizioni specifiche e scadenze specifiche anche per le AEE delle categorie 8, 9 e 11.
  • Modifica dell’articolo 5, paragrafo 2, per chiarire il periodo di validità delle esenzioni elencate nell’Allegato III.
  • Modifica dell’articolo 5, paragrafo 4, per impegnare la Commissione EU a fornire al richiedente, agli Stati membri e al Parlamento europeo, precise scadenze per la decisione su una domanda di concessione, rinnovo o revoca di un’esenzione, entro 1 mese di ricevimento della domanda.
  • Modifica dell’articolo 5, paragrafo 5, che elimina l’obbligo per la Commissione di prendere una decisione sulle richieste di rinnovo delle esenzioni esistenti 6 mesi prima della loro scadenza.

La Direttiva 2017/2102/UE è entrata in vigore l’11 dicembre 2017 con obbligo di integrazione per gli stati membri entro il 12 giugno 2019.