Dal 1 settembre 2018 sono state bandite le lampade alogene chiare e non direzionali, che secondo il Regolamento CE 244/2009 (e successive modifiche) non raggiungono livelli

di efficienza equivalenti alla classe B dell’etichettatura energetica, a completamento anche di quanto già disposto dalla fase 3 del Regolamento UE 1194/2012.

Rispetto a questi requisiti del Regolamento CE 244/2009 (e successive modifiche) rimangono tuttora escluse dal bando le lampade alogene a 230V con attacco R7s (lineari doppio attacco) e G9 (capsula con 2 pin) per le quali è ancora richiesta almeno la classe energetica C.

Dunque, le lampade corrispondenti alla classe B, quali ad esempio quelle con attacco G4 o GY6,35 (lampade alogene che funzionano a bassa tensione),potranno ancora essere immesse sul mercato europeo.

Nota: tale situazione prossimamente verrà modificata dal nuovo Regolamento UE che dovrebbe sortire i suoi effetti probabilmente a partire da settembre 2021.

Ricordiamo inoltre che le lampade

alogene Direzionali a tensione di rete sono state già bandite dal settembre 2016 con la fase 3 del Regolamento UE 1194/2012, ad eccezione delle lampade alogene direzionali a bassa tensione come ad esempio GU4 o GU5,3.

Ad oggi, la domanda più frequente che l’Area Tecnica ASSIL sta ricevendo in merito è: “Le lampade già importate o già vendute da un produttore Europeo ad un distributore possono ancora essere vendute nei negozi e nei supermercati?”

Per rispondere a questa domanda facciamo riferimento al testo della Guida Blu della Commissione europea che può essere scaricata in formato PDF al seguente link: http://ec.europa.eu/

La parte in cui si spiega come considerare il caso in questione si trova al punto 2.3. IMMISSIONE SUL MERCATO (IMMISSIONE IN COMMERCIO), alle pagine del file PDF numero 20, 21 e 22. Più precisamente, il caso in questione è esposto a pagina 20:

“Ai fini della normativa di armonizzazione dell’Unione un prodotto è immesso sul mercato quando è messo a disposizione per la prima volta sul mercato dell’Unione. L’operazione è riservata al fabbricante o all’importatore, per cui il fabbricante e l’importatore sono gli unici operatori economici che immettono prodotti sul mercato (49). Quando un fabbricante o un importatore fornisce un prodotto a un distributore (50o a un utilizzatore finale per la prima volta, tale operazione è sempre designata in termini giuridici come «immissione sul mercato». Qualsiasi operazione successiva, ad esempio da distributore a distributore o da distributore a utilizzatore finale, è definita «messa a disposizione».”

Dunque, le lampade già immesse sul mercato possono continuare ad essere vendute ovvero saranno messe regolarmente messe a disposizione dell’utilizzatore.

Inoltre, tenendo anche conto che:

“L’immissione di un prodotto sul mercato presuppone un’offerta o un accordo (scritto o verbale) tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento della proprietà, del possesso o di qualsivoglia altro diritto di proprietà concernente il prodotto in questione una volta ultimata la fase di fabbricazione (51). Il trasferimento può avvenire a titolo oneroso o gratuito e non richiede necessariamente la consegna materiale del prodotto.”

si evince che l’unico caso in cui è tutt’ora legittimo trasferire dal magazzino di un produttore/importatore al magazzino del distributore le lampade in giacenza dopo la data del 1 settembre 2018 è quello di aver già concluso un accordo commerciale prima di tale data: in questo caso “Il trasferimento può avvenire a titolo oneroso o gratuito e non richiede necessariamente la consegna materiale del prodotto.”

1 2016/C 272/01 Comunicazione della Commissione — La guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2016