Negli ultimi anni il mondo dell’illuminazione ha subito forti cambiamenti a seguito dell’introduzione di nuove tecnologie legate ai LED; tra questi i più rilevanti si riferiscono alla manutenzione/riparazione dei prodotti e alla loro vita presunta.

Le nuove tipologie di prodotto, per le quali la manutenzione risulta essere più difficoltosa rispetto ai prodotti tradizionali e dove le aspettative di vita sono molto più elevate, hanno infatti indotto gli acquirenti a richiedere garanzie (di funzionamento) di gran lunga più elevate rispetto al passato.

Al fine di una maggior tutela da parte dell’acquirente, si assiste quindi ad una continua richiesta di incremento di estensione della garanzia convenzionale del prodotto.

In particolare negli appalti pubblici, i termini di garanzia sono estesi notevolmente arrivando a richieste di 10 anni, con la possibilità di ottenere ulteriori punteggi premianti, in fase di aggiudicazione dell’appalto, per garanzie più lunghe. E’ quindi evidente che il concetto di garanzia viene legato alle aspettative di vita del prodotto, alla sua robustezza, affidabilità e ai dati prestazionali.

Tuttavia sulla base dell’articolo 1512 del Codice Civile, questi dati prestazionali non devono essere considerati come elementi costitutivi del buon funzionamento e quindi non devono essere discriminanti del rispetto della garanzia. La garanzia deve quindi essere limitata ai vizi e ai difetti di fabbricazione. Danni all’apparecchio di illuminazione causati da difettosità di impianto, non devono rientrare nei termini di garanzia.

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