Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i seguenti decreti di recepimento del pacchetto Economia Circolare:

DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 118 Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Tra le modifiche apportate al Dlgs.49/2014 non si segnalano criticità o modifiche sostanziali

DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116 Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Riguardo invece al Dlgs 116/2020 (Rifiuti) si segnaa la disposizione di modifica all’art.180 del Testo Unico Ambiente, la quale prevede, in riferimento allo SCIP Database, che a decorrere dal 5 gennaio 2021 ogni fornitore di articoli trasmetta le informazioni di cui all’art. 33.1 REACH tramite il format e la modalità di trasmissione stabiliti dall’ECHA. La formulazione si attiene quindi alle disposizioni comunitarie non aprendo alla possibilità di ricorso ad altri strumenti, come invece più volte richiesto da Confindustria.

Si precisa anche che l’attività di controllo verrà esercitata in linea con gli accordi Stato-regioni in materia di REACH e che, con apposito DM congiunto Min. Ambiente e Min. Salute, saranno stabilite le modalità di analisi dei dati trasmessi. Con la nuova formulazione dell’art.188bis del Testo Unico Ambiente si conferma l’ istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti presso l’Albo Gestori Ambientali, avvalendosi della piattaforma telematica di quest’ultimo. Nel medesimo articolo, nonché nella nuova formulazione degli artt.190 e 193, vengono introdotti il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione in formato digitale, rimandando tuttavia la definizione dei modelli e le procedure di tenuta e trasmissione ad un futuro DM. Attraverso la nuova formulazione dell’art.193 viene disposto, al comma 19, che il trasporto dei rifiuti da manutenzione possa essere accompagnato, per quantitativi limitati, dal documento di trasporto (DDT) in alternativa al formulario di identificazione.