E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2016 il D.lgs. 27/2016 di attuazione della Direttiva 2013/56/UE e modifica del D.lgs. 188/08 ed entrato in vigore dal 20 marzo 2016
Di seguito i principali cambiamenti introdotti dal nuovo decreto:
- Entro il 20 settembre 2016, ovvero 6 mesi dall’entrata in vigore, i produttori di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori devono corredarli di istruzioni che indichino come l’utilizzatore finale o i professionisti qualificati indipendenti possano rimuoverli senza pericolo. Se del caso, le istruzioni informano l’utilizzatore finale sui tipi di pila o di accumulatore incorporati.
Nonostante le richieste di chiarimento, portate all’attenzione delle Commissioni parlamentari pertinenti, non è stata prevista maggiore chiarezza sui soggetti da identificare come professionisti qualificati indipendenti dai produttori. - Entro il 19 maggio 2016, ovvero 60 giorni dall’entrata in vigore, il Ministero dell’Ambiente è tenuto ad adottare apposito decreto indicante le tariffe per finanziare l’attività di vigilanza e il funzionamento del Comitato di Vigilanza e Controllo. In attesa del decreto la copertura degli oneri avviene secondo il DM previsto all’art.41.5 del D.lgs. 49/2014 – RAEE (tuttora assente).
- Estensione del divieto di immissione sul mercato di pile e accumulatori portatili contenenti oltre il 0,002% di cadmio in peso anche negli utensili elettrici senza fili con deroga fino 31 dicembre 2016.