Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 11 Gennaio 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica.”

Il nuovo decreto di disciplina del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica – cosiddetti Certificati Bianchi –  in vigore dal 4 aprile 2017 si applica, con eccezione dell’art. 4 e dell’art. 12, a tutti i progetti presentati a decorrere dall’entrata in vigore. Riportiamo di seguito le principali novità introdotte:

  • È definito dal GSE un contratto tipo che disciplina i rapporti tra soggetto proponente, soggetto  titolare  del  progetto,  ove  diverso  dal proponente, e GSE, al fine di tutelare meglio le parti e ridurre il rischio di non conformità nel tempo.
  • Esclusi i progetti analitici, sono previsti solo due tipi di progetto di efficienza energetica: quelli a consuntivo (PC) e quelli standardizzati (PS), che costituiscono una variante intermedia fra i precedenti standard e analitici.
  • Le nuove soglie di taglia minima che i progetti devono generare nel corso dei primi 12 mesi di monitoraggio sono: 5 TEP di risparmio addizionale per i PS e 10 TEP per i PC.
  • Nei progetti sono ammesse le sole fonti rinnovabili “non elettriche” in grado di incrementare l’efficienza energetica e di generare risparmi energetici addizionali in termini di energia primaria totale o non rinnovabile.
  • Vengono riviste le modalità di riconoscimento dei Certificati Bianchi. È infatti eliminato il coefficiente di durabilità tau, che aveva l’effetto di anticipare durante la vita utile il risparmio generabile dall’intervento nell’arco della sua vita tecnica, e si ritorna quindi all’equivalenza tra TEP e TEE, con vita utile variabile in funzione del tipo di progetto e pari al massimo a 10 anni. Per una parziale mitigazione della scomparsa del tau viene introdotto un coefficiente k. Il Soggetto Proponente può infatti richiedere che per la prima metà della durata della vita utile del progetto il volume di Certificati Bianchi erogati sia moltiplicato per K=1,2, mentre, per la metà restante, che il volume sia moltiplicato K=0,8.
  • È introdotta una nuova definizione dei concetti di baseline e addizionalità ed è prevista la pubblicazione entro il 3 giugno p.v. (60 giorni da entrata in vigore) di una guida operativa redatta dal GSE, con il supporto di ENEA e RSE, che fornirà indicazioni sui progetti ammissibili, le loro caratteristiche, il potenziale di risparmio e la definizione della baseline dei consumi.
  • Ulteriore novità riguarda la cumulabilità del meccanismo con altri incentivi: si sancisce che gli unici limiti sono infatti quelli previsti dalla normativa europea, ed è quindi ammessa la cumulabilità con altri incentivi non statali destinati al medesimo progetto.

Possibilità di ottenere  Certificati Bianchi con interventi di efficienza energetica già realizzati

Con il D.M. 11 gennaio 2017, in vigore dal 4 aprile 2017, vengono modificate radicalmente le modalità di accesso al meccanismo di incentivazione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), anche detti Certificati Bianchi. Tra le novità introdotte dal nuovo testo di legge si registra l’eliminazione delle tipologie di Progetti Standard e Analitici, per i quali il calcolo dell’incentivo si basava sull’utilizzo di specifiche schede tecniche, e la loro sostituzione con i nuovi Progetti Standardizzati e Progetti a Consuntivo.

Il GSE ha previsto un periodo di transizione per permettere alle aziende che hanno installato tecnologie di efficientamento energetico nell’ultimo anno di poter accedere al meccanismo incentivante dei Certificati Bianchi applicando le disposizioni del precedente DM 28 dicembre 2012 e usufruendo, quindi, delle citate schede tecniche. Per accedere all’incentivo per i cosiddetti progetti standard e analitici è necessario presentare le richieste entro e non oltre il 2 ottobre 2017, sfruttando così la possibilità di ottenere un incentivo che dopo tale data non sarà più in alcun modo possibile recuperare.

Le disposizioni di cui sopra sono riportate nell’Art.16 comma 1 del DM 11 gennaio 2017 ed esplicitate nel documento “Procedure transitorie PPPM e RVC – Chiarimenti operativi”, disponibile sul sito del GSE alla sezione Certificati Bianchi.

Di seguito i prerequisiti necessari per le due tipologie di progetti.

PROGETTI STANDARD:

È possibile richiedere l’incentivo per interventi relativi a schede standard realizzati entro il 2 ottobre 2017, purché aggregati ad un unico progetto di tipo standard  che entro il 4 aprile 2017 abbia raggiunto complessivamente la soglia minima di risparmio di 20 tep prevista dalle Linee Guida EEN 9/11.

Sono in ogni caso esclusi interventi realizzati più di 18 mesi prima rispetto alla data di invio della richiesta (al massimo 12 mesi tra la data di prima attivazione e la data di avvio del progetto più ulteriori 6 mesi al massimo da quest’ultima per presentare la RVC-S), ad esempio:

  • data di invio richiesta 2 ottobre 2017:  incentivabili interventi realizzati a partire dal 5 aprile 2016
  • data di invio richiesta 31 luglio 2017: incentivabili interventi realizzati a partire dal 31 gennaio 2016

 

L’elenco completo degli interventi standard è disponibile sul sito del GSE. Si riporta di seguito un estratto con alcuni esempi.

PROGETTI ANALITICI:

È possibile presentare progetti analitici che in data 4 aprile 2017 abbiano raggiunto la soglia minima di risparmio prevista dalle Linee Guida EEN 9/11: 40 tep. Anche in questo caso più interventi di piccole dimensioni possono essere aggregati in un unico progetto, purché sia comprovato che siano realizzati entro il 4 aprile 2017 ed entro tale data abbiano generato risparmi misurati. Per tali progetti è necessario infatti aver installato anche idonea strumentazione di misura come specificato nella tabella 2.

Di seguito si riportano le tempistiche di riferimento per i progetti analitici nel caso di richiesta presentata il 2 ottobre 2017 (qualora la richiesta venga presentata prima, le rispettive scadenze devono essere opportunamente modificate sulla base degli intervalli di tempo massimo indicati in figura).

Di seguito la lista delle categorie di intervento che possono accedere a questa modalità di rendicontazione e le misure che devono necessariamente essere installate per rispettare i requisiti della normativa: