
calendar_month 28 Settembre 2023
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 11 Gennaio 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica.”
Il nuovo decreto di disciplina del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica – cosiddetti Certificati Bianchi – in vigore dal 4 aprile 2017 si applica, con eccezione dell’art. 4 e dell’art. 12, a tutti i progetti presentati a decorrere dall’entrata in vigore. Riportiamo di seguito le principali novità introdotte:
Possibilità di ottenere Certificati Bianchi con interventi di efficienza energetica già realizzati
Con il D.M. 11 gennaio 2017, in vigore dal 4 aprile 2017, vengono modificate radicalmente le modalità di accesso al meccanismo di incentivazione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), anche detti Certificati Bianchi. Tra le novità introdotte dal nuovo testo di legge si registra l’eliminazione delle tipologie di Progetti Standard e Analitici, per i quali il calcolo dell’incentivo si basava sull’utilizzo di specifiche schede tecniche, e la loro sostituzione con i nuovi Progetti Standardizzati e Progetti a Consuntivo.
Il GSE ha previsto un periodo di transizione per permettere alle aziende che hanno installato tecnologie di efficientamento energetico nell’ultimo anno di poter accedere al meccanismo incentivante dei Certificati Bianchi applicando le disposizioni del precedente DM 28 dicembre 2012 e usufruendo, quindi, delle citate schede tecniche. Per accedere all’incentivo per i cosiddetti progetti standard e analitici è necessario presentare le richieste entro e non oltre il 2 ottobre 2017, sfruttando così la possibilità di ottenere un incentivo che dopo tale data non sarà più in alcun modo possibile recuperare.
Le disposizioni di cui sopra sono riportate nell’Art.16 comma 1 del DM 11 gennaio 2017 ed esplicitate nel documento “Procedure transitorie PPPM e RVC – Chiarimenti operativi”, disponibile sul sito del GSE alla sezione Certificati Bianchi.
Di seguito i prerequisiti necessari per le due tipologie di progetti.
PROGETTI STANDARD:
È possibile richiedere l’incentivo per interventi relativi a schede standard realizzati entro il 2 ottobre 2017, purché aggregati ad un unico progetto di tipo standard che entro il 4 aprile 2017 abbia raggiunto complessivamente la soglia minima di risparmio di 20 tep prevista dalle Linee Guida EEN 9/11.
Sono in ogni caso esclusi interventi realizzati più di 18 mesi prima rispetto alla data di invio della richiesta (al massimo 12 mesi tra la data di prima attivazione e la data di avvio del progetto più ulteriori 6 mesi al massimo da quest’ultima per presentare la RVC-S), ad esempio:
L’elenco completo degli interventi standard è disponibile sul sito del GSE. Si riporta di seguito un estratto con alcuni esempi.
PROGETTI ANALITICI:
È possibile presentare progetti analitici che in data 4 aprile 2017 abbiano raggiunto la soglia minima di risparmio prevista dalle Linee Guida EEN 9/11: 40 tep. Anche in questo caso più interventi di piccole dimensioni possono essere aggregati in un unico progetto, purché sia comprovato che siano realizzati entro il 4 aprile 2017 ed entro tale data abbiano generato risparmi misurati. Per tali progetti è necessario infatti aver installato anche idonea strumentazione di misura come specificato nella tabella 2.
Di seguito si riportano le tempistiche di riferimento per i progetti analitici nel caso di richiesta presentata il 2 ottobre 2017 (qualora la richiesta venga presentata prima, le rispettive scadenze devono essere opportunamente modificate sulla base degli intervalli di tempo massimo indicati in figura).
Di seguito la lista delle categorie di intervento che possono accedere a questa modalità di rendicontazione e le misure che devono necessariamente essere installate per rispettare i requisiti della normativa:
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