
calendar_month 28 Novembre 2023
Il recente regolamento UE 1428/2015, entrato in vigore il 27 febbraio 2016, ha emendamento anche il Regolamento UE 1194/2012, accelerando di fatto la trasformazione del mercato degli apparecchi di illuminazione verso la tecnologia LED e introducendo una serie di modifiche volte ad allineare il Regolamento stesso, per quanto possibile, alla versione anch’essa aggiornata del Regolamento CE 244/2009.
La modifica principale al Regolamento UE 1194/2012 è la limitazione, fino al 1 settembre 2016, della già esistente possibilità (per i produttori ed importatori) di riferirsi alla sola etichetta energetica degli apparecchi di illuminazione come possibile unica misura di Ecodesign per gli stessi se funzionanti (ovvero compatibili) solo con lampade a BASSA EFFICIENZA ENERGETICA.
A far data dal 1 settembre 2016 (Fase 3), gli apparecchi d’illuminazione ricadenti nello scopo del Regolamento UE 1194/2012 (apparecchi per lampade a filamento, per lampade CFLi e per lampade LED) potranno continuare ad essere immessi sul mercato europeo solo se essi risulteranno essere pienamente compatibili con lampade di classe energetica almeno A+. Il che si traduce, in pratica, che gli apparecchi d’illuminazione dovranno essere completamente in grado di far funzionare correttamente le lampade che dal 2016 si ipotizza essere solo quelle a tecnologia LED.
Un altro elemento importante da tenere in considerazione, con l’inizio della Fase 3, è che dal 1 settembre 2016 sarà di fatto vietata l’immissione sul mercato delle lampade direzionali poco efficienti, fra le quali segnaliamo le lampade direzionali ad alogeni a tensione di rete (per le quali il valore massimo dell’indice di efficienza energetica passa da 1,25 a 0,95).
LAMPADE DIREZIONALI
La tecnologia ad incandescenza ad alogeni (a tensione di rete) è giunta al capolinea
Si chiude un ciclo e volendo riassume con una tabella gli effetti più probabili dei requisiti del Regolamento sulle lampade direzionali, dalla Fase 1 alla Fase 3, avremo che:
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
La compatibilità a funzionare anche con lampade LED è un requisito non più derogabile
L’emendamento del Regolamento UE 1194/2012 accelera la trasformazione del mercato degli apparecchi di illuminazione verso la tecnologia LED e introduce una serie di modifiche volte ad allineare il Regolamento, per quanto possibile, alla versione aggiornata del Regolamento CE 244/2009 (requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade per uso domestico non direzionali).
La modifica principale al Regolamento UE 1194/2012 è la limitazione fino al 1 settembre 2016 della già esistente possibilità (per i produttori ed importatori) di riferirsi alla sola etichetta energetica degli apparecchi di illuminazione come possibile unica misura di Ecodesign per gli stessi se funzionanti (ovvero compatibili) solo con lampade a BASSA EFFICIENZA ENERGETICA.
A far data dal 1 settembre 2016, gli apparecchi d’illuminazione ricadenti nello scopo del Regolamento UE 1194/2012 (apparecchi per lampade a filamento, per lampade CFLi e per lampade LED) potranno continuare ad essere immessi sul mercato europeo solo se essi risulteranno essere pienamente compatibili con lampade di classe energetica almeno A+. Il che si traduce in pratica che gli apparecchi d’illuminazione dovranno essere completamente in grado di far funzionare correttamente le lampade che dal 2016 si ipotizza essere solo quelle a tecnologia LED.
Pur comprendendo lo spirito e l’obiettivo di tale novità introdotta, il regolamento così modificato di certo non aiuta ad evitare dubbi interpretativi e applicativi. Se per alcuni casi è palese che gli apparecchi non potranno più essere provvisti di marcatura CE (per effetto del Regolamento ecodesign in oggetto), es. per i due casi qui di seguito riportati
la stessa certezza potrebbe venire meno in tanti altri casi, tra i quali, ad esempio:
Nei due casi sopra abbiamo la dichiarata compatibilità dell’apparecchio con sorgenti efficienti (LED integrati nel primo caso, lampade di classe A+ sostituibili dall’utente finale nel secondo) ma avendo più attacchi lampade, hanno anche la compatibilità dichiarata con lampade meno efficienti del limite imposto dall’emendamento.
Non è anche poi stabilito ad oggi un criterio di verifica della piena compatibilità fra apparecchio e lampada. Pertanto, potremmo solo determinarne con buona certezza la funzionalità da un punto di vista meccanico ed elettrico, mentre per la “funzionalità luminosa” potrebbe essere sufficiente garantirne un servizio almeno simile al potenziale offerto dalle stesse lampade (sorgenti luminose) LED che sono installabili. Quindi ad esempio, se un apparecchio per lampade ad alogeni funziona con sorgenti da 4000lm caduna, dall’entrata in vigore del nuovo requisito (1 settembre 2016) avrà come termine di riferimento lampade LED con alimentatore integrato (forse le uniche di classe A+), che probabilmente avranno emissioni di circa 1000lm o poco più.
Dunque la nuova disposizione non dovrebbe bandire gli apparecchi che potranno offrire tale soluzioni, ma sicuramente renderà molto difficile la realizzazione di apparecchi con interruttori elettronici o con dimmers universali montati direttamente sullo stesso.
Infine, dovrà essere parere comune fra le Autorità di sorveglianza del mercato che non è competenza e responsabilità del produttore dell’apparecchio d’illuminazione (o importatore se del caso) dimostrare la correttezza e la veridicità della dichiarazione di classe energetica della lampada assunta come elemento di prova nel fascicolo tecnico dell’apparecchio d’illuminazione stesso. Infatti, sarà ancora solo obbligatorio dimostrarne la compatibilità mediante quanto già previsto dal Regolamento UE n. 874/2012:
Allegato III, f) i parametri tecnici per determinare il consumo di energia e l’efficienza energetica nel caso delle lampade elettriche e la compatibilità con le lampade nel caso degli apparecchi di illuminazione, specificando quantomeno una combinazione realistica di impostazioni del prodotto nonché le condizioni in cui sottoporre a prova il prodotto;
Si fa notare, inoltre, che fra le novità introdotte vi è anche l’obbligo per le Autorità di controllo degli Stati Membri di fornire i risultati delle prove e le relative informazioni alla Commissione e agli altri Stati Membri, entro un mese dalla data in cui un prodotto viene dichiarato ufficialmente non conforme.
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