calendar_month 16 Aprile 2026
Riportiamo di seguito brevi aggiornamenti in ambito ambientale:
PPWR –Packaging and Packaging Waste Regulation
La Commissione Europea ha pubblicato un documento di orientamento sull’attuazione del Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il documento ha l’obiettivo di supportare un’applicazione uniforme del Regolamento, fornendo chiarimenti su numerose disposizioni. Si precisa tuttavia che la guida non ha valore giuridicamente vincolante e che l’interpretazione definitiva resta di competenza della Corte di Giustizia dell’UE. Il documento di orientamento ha lo scopo di chiarire le norme del PPWR che necessitano di ulteriore interpretazione e i settori in cui gli stakeholders hanno richiesto assistenza. Ad esempio, chiarisce quando un’azienda è considerata fabbricante o produttore, nonché quali articoli sono considerati imballaggi ai sensi del PPWR. Il documento illustra inoltre le restrizioni sugli imballaggi monouso, l’applicazione della restrizione sui PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti e l’applicazione degli obiettivi di riutilizzo. Fornisce inoltre orientamenti su come applicare la responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi e sull’obbligo di istituire sistemi di deposito e restituzione. Il documento di orientamento della Commissione sarà tradotto in tutte le lingue ufficiali dell’UE prima di essere formalmente adottato.
Le domande frequenti FAQ affrontano invece un’ampia gamma di questioni pratiche sollevate dalle parti interessate dall’adozione del regolamento PPWR lo scorso anno. La Commissione aggiornerà il documento FAQ secondo necessità. Pur fornendo maggiori chiarimenti sulle disposizioni chiave delle nuove norme in materia di imballaggi, il documento di orientamento e le FAQ non sostituiscono, integrano né modificano le disposizioni del regolamento.
Sono in fase di preparazione diversi atti delegati e atti di esecuzione, tra cui quelli relativi ai formati armonizzati di registrazione e rendicontazione per la responsabilità estesa del produttore, all’etichettatura per la raccolta differenziata da parte dei consumatori, al contenuto riciclato negli imballaggi in plastica e ai criteri di riciclabilità. Questi vengono elaborati in stretta collaborazione con gli Stati membri, gli stakeholder e i partner commerciali.
CRITICAL RAW MATERIALS ACT
In merito alla proposta di modifica del Critical Raw Materials Act (CRMA) si invia in allegato (primo documento) la bozza di relazione del relatore del Parlamento europeo, l’eurodeputato Mohammed Chahim (S&D, Paesi Bassi). Di seguito alcuni dei punti principali della bozza di relazione il cui termine per la presentazione di emendamenti è fissato al 23 aprile p.v:
PFAS
il 26 marzo u.s. è stata annunciata, sulla pagina dedicata di ECHA, l’apertura della consultazione pubblica sul draft opinion del SEAC. La consultazione, della durata di 60 giorni e con termine al 25 maggio p.v., si avvale di un questionario strutturato che invita i partecipanti a rispondere a domande sui potenziali impatti della limitazione dell’uso dei PFAS in diversi settori. Ai partecipanti viene inoltre richiesto di fornire informazioni specifiche sulla disponibilità e la fattibilità di alternative ai PFAS. Qualsiasi informazione contrassegnata come riservata sarà trattata in modo appropriato. Le informazioni sui pericoli e i rischi per la salute umana e l’ambiente associati ai PFAS non saranno prese in considerazione, in quanto già trattate nel parere del Comitato per la valutazione del rischio (RAC). L’ECHA ha pubblicato delle linee guida per la consultazione e una mappatura degli usi dei PFAS per aiutare i partecipanti a preparare e presentare le informazioni pertinenti. L’Agenzia incoraggia i partecipanti a esaminare attentamente la bozza di parere e a seguire le linee guida per garantire che il loro contributo sia il più utile possibile per il SEAC.
Di seguito una panoramica di alcune delle principali deroghe e del relativo parere del SEAC:
| Deroga proposta dal dossier di Restrizione | Opinione del SEAC |
| Semiconductor manufacturing until 13.5 year after EiF | SEAC recommends the 13.5-year derogation as proposed by the Dossier Submitter. |
| Coatings and films of electronic components (excluding displays and lenses) for 13.5 years after EiF | SEAC recommends the 13.5-year derogation as proposed by the Dossier Submitter. |
| Binders and electrolytes in batteries until 13.5 years after EiF | SEAC recommends a derogation but cannot provide any details on the necessary length of the derogation period due to a lack of information. |
| Wires and cables (incl. connectors) for 13.5 years after EiF
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SEAC recommends that the 13.5-year derogation is at least partially implemented. As outlined in SEAC’s sector-specific evaluation, the Committee acknowledges that it may be difficult to split up the proposed derogation according to temperature and frequency due to a lack of information (although some indications of the possible temperature and frequency ranges were given in the Annex XV report consultation). |
| Insulation material of electronic components (excluding wires, cables and connectors) for 13.5 years after EiF
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SEAC recommends that the 13.5-year derogation is at least partially implemented. As outlined in SEAC’s sector-specific evaluation, the Committee acknowledges that it may be difficult to split up the proposed derogation according to temperature, due to a lack of information (SEAC does not have information on what a “low/mid-temperature range” may be for this use). |
In vista della richiesta di feedback da parte di Confindustria per predisporre la partecipazione alla consultazione, vi chiediamo di fornirci eventuali vostri contributi e commenti al documento del SEAC non appena possibile.
Restrizione REACH microparticelle polimeri sintetici
con riferimento al Regolamento (UE) 2023/2055, che modifica l’Allegato XVII del Regolamento REACH (Entry 78) per vietare la vendita e l’uso di microparticelle di polimeri sintetici (synthetic polymer microparticles – SPMs), si segnala l’imminente scadenza della trasmissione del primo report ad ECHA entro il 31 maggio 2026, ed inerente le emissioni stimate per l’anno 2025. Le aziende che effettuano estrusione come utilizzatori industriali dovrebbero rientrare nella deroga del divieto di cui al punto 4 della Entry 78, ma resterebbero tuttavia soggetti al suddetto obbligo di report annuale delle emissioni di cui al punto 11. A tal proposito si evidenzia che ECHA ha definito le informazioni richieste per i derogated uses e ha reso disponibile la piattaforma REACH‑IT per l’invio delle comunicazioni.
Guida Orientativa ANIE alle Dichiarazioni Ambientali di prodotto
Guida Orientativa alle Dichiarazioni Ambientali di prodotto elaborata anche con il contributo di ASSIL.
Obiettivo del documento è quello di fornire una panoramica orientativa alle imprese associate in merito alle tipologie di dichiarazioni ambientali di prodotto attualmente esistenti. Il documento rappresenta pertanto solo un compendio riassuntivo del quadro normativo/legislativo attuale e non intende fornire alcuna indicazione sulle scelte aziendali attuabili.
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