NET ZERO INDUSTRY ACT – NZIA

La Commissione ha formalmente adottato il pacchetto di atti delegati e di esecuzione per l’implementazione del NZIA, congiuntamente ad una Comunicazione diretta a fornire maggiore chiarezza su quali progetti possono beneficiare delle disposizioni NZIA, tra cui lo status di progetto strategico, la semplificazione dei permessi e l’accesso ai mercati attraverso criteri non di prezzo. In particolare, il pacchetto include:

PROPOSTA DI DIRETTIVA PER ALLINEAMENTO LEGISLAZIONI DI PRODOTTO A DIGITAL AGE

La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica, con termine al 24 Luglio 2025, in merito alla propria proposta di Direttiva in materia di digitalizzazione delle documentazioni tecniche e di conformità e sulle specifiche comuni. La proposta prevede la modifica delle principali direttive in materia di immissione sul mercato dei prodotti, tra cui ad esempio: RoHS, EMC, RED ed LVD, inserendo espliciti riferimenti alla redazione in forma elettronica dei documenti, al ricorso allo strumento del Digital Product Passport – DPP, nonché alla definizione di specifiche comuni tramite atti di implementazione della Commissione in assenza di standard armonizzati o in determinate casistiche di urgenza.

REGOLAMENTO BATTERIE

La Commissione europea ha presentato una proposta di modifica dell’art.48 del Reg. Batterie allo scopo di posticipare al 18 Agosto 2027 l’entrata in vigore degli obblighi di Due Diligence. La modifica si rende necessaria per consentire lo sviluppo degli schemi di due diligence e per l’individuazione degli enti terzi notificati necessari alla completa implementazione del requisito. La proposta di modifica, laddove approvata da Parlamento e Consiglio, dovrà essere pubblicata in GUCE per l’effettiva applicabilità. La Commissione europea ha, inoltre,  pubblicato la Decisione delegata (UE) 2025/934 , che aggiorna l’elenco europeo dei rifiuti. Il sotto capitolo EER 16 06 (batterie ed accumulatori) è stato aggiornato per tenere conto delle nuove composizioni chimiche delle batterie. Per il gruppo EER 19 (rifiuti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito e industrie dell’acqua) è stata aggiunta la voce 19 14 (frazioni intermedie del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie e dei rifiuti della fabbricazione di batterie). Sono stati inoltre aggiunti nuovi codici pericolosi (20 01 42* e 20 01 43*) per le batterie derivanti dalla raccolta differenziata urbana. Dal 9 novembre 2026 le esportazioni di questi rifiuti destinati a recupero verso Paesi non OCSE ricadranno nel divieto assoluto di export dall’Unione europea previsto all’art. 39 del reg. 2024/1157. Inoltre, sempre a decorrere dal 9 novembre 2026, per le movimentazioni di tali rifiuti interni all’UE dovrà essere adottata la procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta (PIC), ove non sussistano, a quella data, divieti nazionali specifici alla movimentazione transfrontaliera.

CBAM

Il Parlamento europeo ha adottato in plenaria la sua posizione negoziale sulla proposta di semplificazione Omnibus del CBAM (primo allegato). La posizione negoziale del PE include solo alcune modifiche tecniche minori alla proposta originale della Commissione. Parallelamente anche il Consiglio ha adottato la propria posizione negoziale sulla proposta (secondo allegato) con diverse modifiche alla proposta originale della Commissione, sebbene la maggior parte siano solo di natura tecnica. Due delle modifiche più rilevanti apportate dal Consiglio risultano:

  • Art. 1(1a) – Quando gli importatori sono esentati da tutti gli obblighi previsti dal regolamento CBAM perché le loro importazioni sono inferiori alla soglia di 50 ton, devono ““declare such exemption in the relevant customs declaration”. Questo requisito non era presente nella proposta originale della Commissione e potrebbe generare ulteriori oneri amministrativi per gli importatori di merci CBAM al di sotto della soglia. Non è inoltre chiaro cosa si consideri la relevant customs declaration ai fini dell’applicazione di questo requisito.
  • Art. 1(4) – Il termine per la presentazione della dichiarazione annuale CBAM è posticipato al 30 settembre di ogni anno (la proposta della Commissione fissava il termine al 31 agosto di ogni anno).

Consiglio e Parlamento avvieranno ora negoziati interistituzionali con la Commissione (triloghi) per concordare un testo di compromesso finale, che dovrà poi essere formalmente adottato dal Parlamento e dal Consiglio prima di entrare in vigore.