La Direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014, che abroga la Direttiva 2004/108/CE, armonizza la disposizione degli Stati Membri che assicurano la protezione delle apparecchiature contro i disturbi elettromagnetici allo scopo di garantire la libera circolazione delle merci.
La Direttiva si applica agli apparecchi e alle installazioni fisse. Gli Stati Membri adottano le misure appropriate per assicurare che le apparecchiature immesse sul mercato o messe in servizio siano conformi ai requisiti essenziali della Direttiva.
La Direttiva EMC non si applica a:
Deve essere fatta una distinzione tra apparati e installazioni fisse in particolare per quanto riguarda le procedure per valutare la conformità ai requisiti essenziali. Per gli apparati è compito del produttore valutare le conformità in accordo a specifiche procedure. Gli apparati devono riportare la marcatura CE.
Le installazioni fisse non devono riportare la marcatura CE. Tuttavia tali installazioni devono essere costruite secondo le migliori pratiche ingegneristiche, e tutta la documentazione deve essere messa a disposizione dell'autorità nazionale.
Gli apparati che fanno parte di una installazione fissa devono rispondere ai requisiti essenziali per gli apparati. Tuttavia se tali apparati sono progettati per funzionare unicamente nell'installazione e non sono commercializzati e resi disponibili separatamente, le disposizioni non si applicano.
Direttiva 2004/108/CE del 15 Dicembre 2004
Direttiva 89/336/CE del 3 maggio 1989