Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i seguenti decreti di recepimento del pacchetto Economia Circolare:
DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 118 Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Tra le modifiche apportate al Dlgs.49/2014 non si segnalano criticità o modifiche sostanziali
DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116 Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Riguardo invece al Dlgs 116/2020 (Rifiuti) si segnaa la disposizione di modifica all’art.180 del Testo Unico Ambiente, la quale prevede, in riferimento allo SCIP Database, che a decorrere dal 5 gennaio 2021 ogni fornitore di articoli trasmetta le informazioni di cui all'art. 33.1 REACH tramite il format e la modalità di trasmissione stabiliti dall’ECHA. La formulazione si attiene quindi alle disposizioni comunitarie non aprendo alla possibilità di ricorso ad altri strumenti, come invece più volte richiesto da Confindustria.
Si precisa anche che l’attività di controllo verrà esercitata in linea con gli accordi Stato-regioni in materia di REACH e che, con apposito DM congiunto Min. Ambiente e Min. Salute, saranno stabilite le modalità di analisi dei dati trasmessi. Con la nuova formulazione dell’art.188bis del Testo Unico Ambiente si conferma l’ istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti presso l’Albo Gestori Ambientali, avvalendosi della piattaforma telematica di quest’ultimo. Nel medesimo articolo, nonché nella nuova formulazione degli artt.190 e 193, vengono introdotti il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione in formato digitale, rimandando tuttavia la definizione dei modelli e le procedure di tenuta e trasmissione ad un futuro DM. Attraverso la nuova formulazione dell’art.193 viene disposto, al comma 19, che il trasporto dei rifiuti da manutenzione possa essere accompagnato, per quantitativi limitati, dal documento di trasporto (DDT) in alternativa al formulario di identificazione.
Sono stati pubblicati sulla gazzetta ufficiale dell’unione europea (OJEU L 315) i due nuovi regolamenti comunitari che disciplineranno il settore illuminazione in termini di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica.
Il primo, Regolamento (UE) 2019/2020 relativo all’Ecodesign per il settore illuminazione, approvato lo scorso 17 dicembre 2018 dopo aver completato l’iter di scrutinio del Parlamento europeo e del Consiglio, è ora definitivamente adottato dalla Commissione UE e quindi pubblicato, entrando definitivamente in vigore dal prossimo 25 dicembre 2019. La prima grande novità riguarda l’integrazione in un unico testo, il cosiddetto Single Lighting Regulation, di tutti gli elementi della legislazione Ecodesign per i prodotti del settore illuminazione, che fino ad ora sono stati oggetto dei Regolamenti europei (CE) 244/2009, (CE) 245/2009 e (UE) 1194/2012 e dei successivi e rispettivi emendamenti.
I criteri Ecodesign stabiliti dal nuovo regolamento entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2021. Pertanto, fino a tale data la legislazione vigente continua ad applicarsi.
Unica eccezione l’applicabilità già a partire dal 25 dicembre 2019 dell’art. 7 che introduce il requisito per impedire la “Circonvenzione”. Ciò significa che, al fine di impedire di aggirare i limiti prestazionali imposti dal regolamento, nessun dispositivo e/o software delle sorgenti luminose e degli alimentatori deve consentire di rilevare che il prodotto sia sottoposto a verifiche di controllo ed essere in grado di farlo funzionare in modo diverso e migliorativo durante la fase di verifica (testing) rispetto alla normale fase funzionale, al fine di aggirare i limiti prestazionali imposti dal regolamento.
Questo nuovo regolamento nasce dal proposito di semplificazione del legislatore europeo, al fine di rendere la legislazione meglio applicabile e verificabile dalle autorità nazionali preposte. Inoltre, punta ad imporre soluzioni legislative affinché si abbiano in Europa prodotti durevoli ed innovativi, ai quali sia possibile sempre effettuare interventi di riparazione e di sostituzione della sorgente luminosa. Nonostante l’impegno e i confronti avuti negli ultimi anni con le parti interessate, il nuovo regolamento non raggiunge completamente tale obbiettivo, poiché presenta ancora qualche elemento di incertezza. Infatti, l’obiettivo di una semplificazione è stato implementato mediante l’approssimazione delle definizioni di “light source” e di “containing products”, determinando comunque possibili elementi di incertezza interpretativa e di corretta esecuzione delle prove.
Inoltre, l'Art. 4 concentra in un unico requisito di "rimovibilità" le necessità derivanti da tre obiettivi. In primo luogo, le sorgenti luminose (e le unità di alimentazione) devono essere accessibili e disponibili per effettuare i controlli da mercato. In aggiunta, le sorgenti luminose (e le unità di alimentazione) devono essere "smontabili" per garantire la riparabilità dell'apparecchio di illuminazione in caso di guasto di questi elementi. Infine, devono essere "sostituibili" per consentire l'eventuale aggiornamento/implementazione dell'apparecchio di illuminazione, laddove componenti più efficienti o comunque migliori siano disponibili in un prossimo futuro.
Tenuto conto che, oggi giorno, i LED sono molto utilizzati in svariate applicazioni quali ad esempio mobili e/o elettrodomestici luminosi, con questo nuovo regolamento la Commissione europea punta a disciplinare le sorgenti luminose utilizzate in vari prodotti, anche se diversi dagli apparecchi di illuminazione, affinché si raggiunga sul mercato europeo un livello elevato di prestazione dei LED utilizzati.
Il testo completo del Regolamento (UE) 2019/2020 è disponibile al link http://bit.ly/36kDhVV
Anche il nuovo Regolamento (UE) 2019/2015 sull'etichettatura energetica delle sorgenti luminose, che integra le disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1369 ed inteso a sostituire il regolamento (UE) 874/2012 dal 1° settembre 2021, presenta di base le stesse caratteristiche d’impostazione (e quindi anche le relative difficoltà interpretative) già viste in tema di Ecodesign.
La novità principale che si segnala è il ritorno ad una classificazione compresa fra le lettere “G” ed “A” (dalla meno alla più efficiente). Inoltre, vi sono nuove disposizioni relative alle dimensioni e alla grafica “Lay-out” per le due tipologie prescritte, una per imballi normali (min. 36x72 mm) e una per imballi di piccole dimensioni (min. 20x54 mm). Questo significa che il nuovo Regolamento di etichettatura energetica avrà delle ricadute anche sulla dimensione minima dell'imballaggio, con implicazioni sull'efficienza dei materiali del packaging delle sorgenti luminose.
Un’altra novità di sicuro interesse e di rilievo è l’obbligo di presentare sull’imballo delle sorgenti luminose, immesse sul mercato dal 1° settembre 2021, un QR Code che consentirà agli utenti e alle autorità di controllo di accedere alle informazioni della sorgente luminosa registrate dal “Fornitore” (produttore o importatore, a seconda dei casi) sul database EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) mediante il sito Web di pubblico accesso. Si precisa che per i prodotti registrati fino ad agosto 2021 e relativi all’etichetta energetica secondo le disposizioni del Regolamento 874/2012 tuttora in vigore, non è possibile dotare l’imballo di tale QR Code.
Infine, sono abrogati fin da subito, ovvero dal 25 dicembre 2019, gli obblighi del “Fornitore” e del “Rivenditore” di cui agli artt. 3.2 e 4.2 del Regolamento (UE) 874/2012. Ciò è inteso per determinare la cessazione dell’etichettatura energetica per gli apparecchi di illuminazione fin da quando entrerà in vigore il nuovo regolamento.
Il testo completo del Regolamento (UE) 2019/2015 è disponibile al link http://bit.ly/2PxLy1Y
LightingEurope ha pubblicato le linee guida per supportare l'industria dell'illuminazione nella comprensione delle novità introdotte dai nuovi regolamenti #UE 2019/2020 sulla progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate e 2019/2015 sull’etichettatura energetica delle sorgenti luminose. Le linee guida sono disponibili al link https://europeanlightingpriorities.eu/guidelines.php
Sulle principali novità legislative introdotte dai nuovi regolamenti, in occasione della IV edizione di Lighting Open Day, abbiamo chiesto a Fabio Pagano, Technical Manager della nostra Associazione, di illustrarci lo stato dell'arte.
🎬Guarda questa e altre interviste sul nostro canale Youtube https://lnkd.in/eeSdEdY
E’ stata aperta dalla Commissione europea la consultazione pubblica sulla valutazione dell’impatto e degli obiettivi della RoHS con scadenza al 6 dicembre 2019.
Scopo della consultazione è quello di raccogliere opinioni e pareri su come la RoHS abbia agito a livello pratico, nonché comprendere quali aspetti necessitino o meno di intervento da parte della Commissione in vista dell’imminente revisione della direttiva.
La consultazione prevede due distinte tipologie di questionari: uno maggiormente generico rivolto a cittadini e consumatori informati della tematica, l’altro di carattere tecnico e rivolto a stakeholder esperti.
Attraverso il secondo questionario viene richiesto in particolare di esprimere un parere sull’impatto economico ed organizzativo della RoHS per le imprese coinvolte, oltre che segnalare le principali problematiche riscontrate nei confronti della disciplina.
Okö-Institut, ha pubblicato il “Revised Manual Methodology for Identification and Assessment of Substances for Inclusion in the List of Restricted Substances (Annex II) under the RoHS 2 Directive”. La metodologia in questione dovrà quindi essere utilizzata, da parte degli Stati membri e degli stakeholder, per proporre nuove sostanze da inserire in Allegato II della Direttiva.
Parallelamente l’Okö-Institut ha aperto una nuova RoHS stakeholder consultation inerente lo “Study for the review of the list of restricted substances and to assess a new exemption request under Directive 2011/65/EU (RoHS 2) – Pack 15”. La consultazione, con durata fino al 7 novembre p.v., è correlata all’attività di revisione dell’elenco delle sostanze regolamentate e alla relativa Substance Inventory sviluppata dal consulente della Commissione.
Nello specifico la consultazione si pone l’obiettivo di raccogliere ulteriori commenti e contributi su 4 delle 7 sostanze che erano state precedentemente individuate come prioritarie per l’inserimento in Allegato II, ovvero:
Una consultazione specifica sulle altre 3 sostanze (Triossido di diAntimonio, Tetrabromobisfenolo A e paraffine clorurate a catena media - MCCP) verrà invece avviata a fine 2019.
Per quanto riguarda la Substance Inventory la consultazione chiede di fornire informazioni sulla versione rivista del file excel, ai fini dell’aggiornamento e finalizzazione dell’inventario in vista dell’individuazione di nuove sostanze da sottoporre a prioritizzazione per l’inserimento in Allegato II.
Contestualmente informiamo che il prossimo 21 Ottobre si terrà l’incontro del “Member States Expert Group for RoHS adaptation and enforcement” costituito dai rappresentanti degli Stati membri. Tra gli argomenti in agenda è prevista la discussione dei seguenti temi:
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 169 del 25 giugno 2019 è stato pubblicato il nuovo Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti. Il Regolamento si applica a tutti i prodotti industriali soggetti alla legislazione del mercato interno dell'Unione e modifica o cancella articoli specifici:
Il Regolamento (UE) 2019/1020 è entrato in vigore il 16 luglio e le sue disposizioni si applicheranno a partire dal 16 luglio 2021.
L'obiettivo del Regolamento è garantire che nel mercato dell'Unione europea siano disponibili soltanto prodotti conformi che soddisfino requisiti in grado di offrire un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza dell’uomo e dell’ambiente.
Si applica a tutti i prodotti soggetti ai regolamenti armonizzati UE indicati nell'allegato I del Regolamento.
Il regolamento stabilisce requisiti in materia di:
Una rete di conformità dei prodotti dell'Unione (UPCN) sarà istituita entro il 1 ° gennaio 2021
A breve ulteriori approfondimenti
A partire dal 22 luglio 2019, con l’Open Scope della Direttiva Rohs 2011/65/UE è entrata in vigore la categoria 11. "Altre AEE non comprese nella categoria sopra elencate"(*).
Si tratta di un importante punto di svolta poiché a partire da tale data, alcuni prodotti, ai quali la Direttiva Rohs non è mai stata applicabile, cominceranno a doverne rispettare i requisiti.
Si ricorda inoltre che da tale data, in ottemperanza alla Direttiva delegata (UE) 2015/863 che modifica l'Allegato II della Direttiva 2011/65/UE, sono applicabili le restrizioni riguardanti i 4 ftalati presenti nei prodotti elettrici ed elettronici, come segue:
*altre categorie presenti:
1.Grandi elettrodomestici; 2.Piccoli elettrodomestici; 3.Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; 4.Apparecchiature di consumo; 5.Apparecchiature di illuminazione; 6.Strumenti elettrici ed elettronici; 7.Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport; 8.Dispositivi medici; 9.Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 10.Distributori automatici.
La manipolazione dei risultati delle prove, o la "circonvenzione" (CV), è un tema d’attualità, non solo per quanto riguarda l'emissione delle autovetture ("dieselgate"), ma anche per quanto concerne la legislazione dell'UE.
Per questo motivo è stato avviato il progetto "ANTICSS - Anti-Circumvention of Standards for better market Surveillance" che è finanziato dal programma UE di ricerca e innovazione di Horizon 2020. Gli obiettivi dichiarati sono quelli di definire e di valutare "la circonvenzione” in relazione alla legislazione UE sulla progettazione ecocompatibile (ECODESIGN) e sull'etichettatura energetica nonché in relazione alle relative norme armonizzate.
Gli obiettivi del progetto ANTICSS comprendono la necessità di definire una chiara distinzione del fenomeno da altri elementi di non conformità affinché si possa ottenere un’informazione non ambigua sulle caratteristiche dei prodotti. I suoi obiettivi sono anche quello di raccogliere, analizzare e acquisire esperienza dai casi di circonvenzione che saranno studiati mediante ricerche documentali ed interviste specifiche agli stakeholders, nonché l'analisi della legislazione esistente in materia di ECODESIGN ed etichettatura energetica dell'UE e delle norme che potrebbero consentire possibili scappatoie. La potenziale relazione tra circonvenzione e prodotti "SMART" provvisti di specifico software è un'altra questione posta in primo piano dal progetto. Da questi lavori saranno tratte le opportune conclusioni su come individuare e prevenire meglio in futuro i casi di circonvenzione.
Per meglio comprendere come l’argomento sia ormai d’attualità anche per il settore dell’illuminazione, occorre considerare il nuovo articolo 7 del Regolamento UE, votato positivamente lo scorso 17 dicembre dal Regulatory Committee della direttiva Ecodesign. L'articolo introdurrà,fin dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso (si presume che ciò possa avvenire verso febbraio 2019), il divieto di immettere sul mercato UE prodotti che siano progettati per essere in grado di rilevare che sono in fase di prova (ad esempio riconoscendo le condizioni di prova o il ciclo di prova) e di reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere un livello più favorevole per uno qualsiasi dei parametri dichiarati…
In ragione di quanto sopra, LightingEurope è entrata a far parte dell’Advisory Board del programma ANTICSS su invito dei responsabili del progetto (OEKO-INSTITUT E.V.). Lo scorso 7 novembre il WG LEDification di LightingEurope ha chiesto a Fabio Pagano di accettare la nomina a membro del Board e di partecipare alle relative riunioni in rappresentanza di LightingEurope.
Scarica le note di riunione complete
Con una votazione che ha impegnato per tutto il giorno i rappresentanti dei 28 Stati Membri, il Comitato Regolatore della Direttiva Ecodesign ha approvato ieri, con una serie di modifiche, il testo che la Commissione UE aveva proposto e sottoposto a consultazione pubblica UE e al WTO lo scorso mese di ottobre.
Il testo approvato nella serata di ieri è stato proposto con l’obiettivo di semplificare ed unificare in un solo Regolamento la legislazione ECODESIGN per i prodotti del settore illuminazione che fino ad ora sono stati oggetto dei Regolamenti europei CE 244/2009, CE 245/2009 e UE 1194/2012, nonché dei successivi e rispettivi emendamenti.
Dopo un percorso durato più di 3 anni che ha generato molti dibattiti e varie consultazioni fra Commissione UE (DG ENERGY) e gli Stakeholders, il testo approvato ieri fissa l’attenzione del legislatore europeo sul concetto di “sorgente luminosa” (Light source) e di “unità di alimentazione” (External control gear); si punta dunque ad avere per questi due elementi fondamentali, non solo per gli apparecchi di illuminazione ma anche per tanti altri prodotti aventi svariati scopi (es. mobili e/o elettrodomestici luminosi), un livello elevato di prestazione per evitare di dover procedere ad implementare requisiti più articolati e complessi per ciascuno dei vari prodotti finiti (definiti ora come CONTAINING PRODUCTS) in cui le sorgenti luminose e le relative unità di alimentazione sono fatte funzionare.
Light Source
Le sorgenti luminose, che oramai sono quasi esclusivamente i moduli LED, sono quelle parti emettenti (luce) che possono essere rimosse da un “CONTAINING PRODUCT” affinché venga verificata la conformità ai requisiti tecnici specifici appena approvati. Nel caso riportato nell’esempio qui sotto si tratta di quella parte più elementare del modulo dopo aver rimosso la struttura che ne teneva insieme le ottiche secondarie:
Al contrario, non sono “light sources” (e quindi non direttamente soggette ai requisiti del nuovo Regolamento) le seguenti parti componenti:
INSIGHT
Fra le primissime novità appena approvate segnaliamo:
Il testo approvato da Comitato Regolatore dovrà ora essere sottoposto per un massimo di 3 mesi allo scrutinio da parte del Parlamento UE e del Consiglio d’Europa per poi essere adottato e quindi pubblicato su Official Journal of European Union (OJEU). Il nuovo Regolamento quindi entrerà in vigore in tutti gli Stati Membri dal 20° giorno dopo la sua pubblicazione su OJEU, che avverrà in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
L'Area Tecnica di ASSIL rimane a disposizione per eventuali delucidazioni.
Dal 1 settembre 2018 sono state bandite le lampade alogene chiare e non direzionali, che secondo il Regolamento CE 244/2009 (e successive modifiche) non raggiungono livelli di efficienza equivalenti alla classe B dell'etichettatura energetica, a completamento anche di quanto già disposto dalla fase 3 del Regolamento UE 1194/2012.
Rispetto a questi requisiti del Regolamento CE 244/2009 (e successive modifiche) rimangono tuttora escluse dal bando le lampade alogene a 230V con attacco R7s (lineari doppio attacco) e G9 (capsula con 2 pin) per le quali è ancora richiesta almeno la classe energetica C.
Dunque, le lampade corrispondenti alla classe B, quali ad esempio quelle con attacco G4 o GY6,35 (lampade alogene che funzionano a bassa tensione),potranno ancora essere immesse sul mercato europeo.
Nota: tale situazione prossimamente verrà modificata dal nuovo Regolamento UE che dovrebbe sortire i suoi effetti probabilmente a partire da settembre 2021.
Ricordiamo inoltre che le lampade alogene Direzionali a tensione di rete sono state già bandite dal settembre 2016 con la fase 3 del Regolamento UE 1194/2012, ad eccezione delle lampade alogene direzionali a bassa tensione come ad esempio GU4 o GU5,3.
Ad oggi, la domanda più frequente che l'Area Tecnica ASSIL sta ricevendo in merito è: "Le lampade già importate o già vendute da un produttore Europeo ad un distributore possono ancora essere vendute nei negozi e nei supermercati?"
Per rispondere a questa domanda facciamo riferimento al testo della Guida Blu della Commissione europea che può essere scaricata in formato PDF al seguente link: http://ec.europa.eu/
La parte in cui si spiega come considerare il caso in questione si trova al punto 2.3. IMMISSIONE SUL MERCATO (IMMISSIONE IN COMMERCIO), alle pagine del file PDF numero 20, 21 e 22. Più precisamente, il caso in questione è esposto a pagina 20:
"Ai fini della normativa di armonizzazione dell'Unione un prodotto è immesso sul mercato quando è messo a disposizione per la prima volta sul mercato dell'Unione. L'operazione è riservata al fabbricante o all'importatore, per cui il fabbricante e l'importatore sono gli unici operatori economici che immettono prodotti sul mercato (49). Quando un fabbricante o un importatore fornisce un prodotto a un distributore (50) o a un utilizzatore finale per la prima volta, tale operazione è sempre designata in termini giuridici come «immissione sul mercato». Qualsiasi operazione successiva, ad esempio da distributore a distributore o da distributore a utilizzatore finale, è definita «messa a disposizione»."
Dunque, le lampade già immesse sul mercato possono continuare ad essere vendute ovvero saranno messe regolarmente messe a disposizione dell'utilizzatore.
Inoltre, tenendo anche conto che:
"L'immissione di un prodotto sul mercato presuppone un'offerta o un accordo (scritto o verbale) tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento della proprietà, del possesso o di qualsivoglia altro diritto di proprietà concernente il prodotto in questione una volta ultimata la fase di fabbricazione (51). Il trasferimento può avvenire a titolo oneroso o gratuito e non richiede necessariamente la consegna materiale del prodotto."
si evince che l'unico caso in cui è tutt'ora legittimo trasferire dal magazzino di un produttore/importatore al magazzino del distributore le lampade in giacenza dopo la data del 1 settembre 2018 è quello di aver già concluso un accordo commerciale prima di tale data: in questo caso "Il trasferimento può avvenire a titolo oneroso o gratuito e non richiede necessariamente la consegna materiale del prodotto."
1 2016/C 272/01 Comunicazione della Commissione — La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2016
Sono entrate in vigore il 4 luglio 2018 le quattro nuove Direttive contenute nel pacchetto UE sull’economia circolare – Circular Economy Package:
Direttiva (UE) 2018/849 che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
Direttiva (UE) 2018/850 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19 giugno 2018 la nuova Direttiva 2018/844/UE che modifica la direttiva 2010/31/Ue sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD). Di seguito un breve elenco delle novità previste tramite le modifiche all’EPBD:
Il testo della nuova direttiva entrerà in vigore dopo 20 giorni dalla pubblicazione, ovvero il 9 luglio 2018; gli Stati membri dovranno invece operare il recepimento della nuove disposizioni entro il 10 marzo 2020.
Pubblicato il decreto 28 marzo 2018 del Ministero dell'Ambiente “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica”
E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.98 del 28 aprile 2018 il decreto 28 marzo 2018 del Ministero dell'Ambiente “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica”(scaricabile al seguente link http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/28/18A02943/sg).
Il provvedimento entra in vigore 120 giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il documento sui CAM per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica è parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), e tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni della Commissione Europea COM(2008)397 “Piano d’azione su produzione e consumo sostenibili e politica industriale sostenibile”, COM(2008)400 “Appalti pubblici per un ambiente migliore” e COM(2011)571 “Tabella di marcia verso l’Europa efficiente nell’impiego delle risorse”.
Il documento definisce i criteri ambientali minimi – CAM – che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, le Amministrazioni pubbliche debbono utilizzare nell’ambito delle procedure per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica (“Servizio IP”).
Infatti ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 le Amministrazioni che intendono procedere all’affidamento del Servizio IP devono inserire nei documenti della procedura di affidamento, per qualunque importo e per l’intero valore delle gare, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali (criteri di base) definite nel presente documento e, nello stabilire i criteri di aggiudicazione (art. 95), devono altresì tener conto dei criteri premianti ivi definiti.
La commissione EU ha pubblicato la guida all'applicazione della direttiva EMC aggiornata rispetto ai requisiti della nuova direttiva 2014/30/EU. Questa guida, in linea con quanto indicato nella Guida Blu 2016 che va letta congiuntamente, permette una corretta interpretazione dei requisiti ed assiste nell'implementazione delle regole di immissione sul mercato comunitario per la direttiva EMC.
La guida non ha alcun valore legale, ma affronta una serie di problemi pratici che interesseranno i fabbricanti e le altre parti interessate.
La guida è scaricabile al seguente link https://ec.europa.eu/docsroom/documents/28323
In materia di RoHS, è stata pubblicata il 21 novembre 2017 in Gazzetta Europea la Direttiva 2017/2102/UE, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Attraverso il provvedimento vengono apportate le seguenti modifiche alla Direttiva RoHS per allineare il testo comunitario al New Legal Framework (NLF) e alle richieste dell’industria:
La Direttiva 2017/2102/UE è entrata in vigore l'11 dicembre 2017 con obbligo di integrazione per gli stati membri entro il 12 giugno 2019.
Pubblicato il Decreto 27 settembre 2017 - Criteri Ambientali Minimi
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 18 ottobre 2017 il Decreto 27 settembre 2017 - Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica.
Per visionare il testo del decreto clicca qui
SOTTOPRODOTTI – DM 13 ottobre 2016 n. 264
E’ entrato in vigore il 2 marzo 2017 il Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.
Più in dettaglio il provvedimento è stato emanato tenendo conto degli articoli 184-bis (sottoprodotti) e 185 del Testo Unico Ambiente D.Lgs. 152/06, ed ha come oggetto la definizione di "alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare le condizioni generali" di cui all'art. 184bis del D.Lgs. 152/06, "al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze e oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri" (art. 1).
Il DM si intende applicabile ai "residui di produzione", così come definiti all'art. 2 del decreto stesso, e riporta le condizioni generali, da dimostrare in ogni fase della gestione del residuo, che garantiscano come una sostanza o un oggetto derivanti da un ciclo di produzione non siano rifiuti ma sottoprodotti.
Nell'Allegato 1 è inoltre riportato, per specifiche categorie di residui produttivi, ovvero Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia , un elenco delle principali norme che regolamentano l'impiego dei residui in questione, nonché' una serie di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali.
L'Allegato 2 illustra invece i contenuti minimi della "scheda tecnica e dichiarazione di conformità” richiamate agli artt.5 e 7 del decreto, utilizzabili per dimostrare i requisiti di certezza dell'utilizzo, intenzione di non disfarsi del residuo ed il processo di destinazione dei sottoprodotti. Le suddette schede dovranno essere numerate, gestite con le procedure e modalità fissate dalla normativa sui registri IVA, nonché vidimate senza oneri economici dalle Camere di Commercio.
All'articolo 10 è altresì disposto che le Camere di Commercio istituiscano un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.
Lo scorso 30 maggio, il Ministero dell’Ambiente ha emanato una Circolare esplicativa sul DM 264/2016. Attraverso la circolare viene ribadito esplicitamente come “l’utilizzazione degli strumenti indicati dal Decreto rimane frutto di una adesione volontaria e non può in alcun modo essere considerata condizione necessaria per il legittimo svolgimento di una attività di gestione di sottoprodotti” e che “Le disposizioni del Decreto sono infatti esplicite nell’escludere l’effetto vincolante del sistema ivi disciplinato, precisando che le modalità di prova nello stesso indicate non vanno in alcun modo intese come esclusive. E’ lasciata all’operatore la possibilità di scegliere mezzi di prova individuati in autonomia, e diversi da quelli previsti dal Regolamento.”
Oltre a confermare la natura facoltativa degli strumenti la Circolare fornisce alcuni chiarimenti ed istruzioni operative sulle modalità di utilizzo della scheda tecnica e dichiarazione di conformità, di cui all’Allegato II del DM, per i soggetti che volontariamente decidano di farvi ricorso.
All’interno della Circolare è in aggiunta riportata una disamina dettagliata ed approfondita del quadro normativo per la classificazione e gestione dei Sottoprodotti, prendendo in esame, oltre all’articolo 184-bis del D.lgs. 152/2006, varie Sentenze della Corte di Giustizia europea, della Corte Suprema di Cassazione, nonché Guide e Comunicazioni della Commissione EU.
La circolare è disponibile anche sul sito del Ministero dell'ambiente al seguente link: http://www.minambiente.it/pagina/circolari-0
Certificati Bianchi
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 11 Gennaio 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica.”
Il nuovo decreto di disciplina del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica – cosiddetti Certificati Bianchi – in vigore dal 4 aprile 2017 si applica, con eccezione dell’art. 4 e dell’art. 12, a tutti i progetti presentati a decorrere dall’entrata in vigore. Riportiamo di seguito le principali novità introdotte:
Possibilità di ottenere Certificati Bianchi con interventi di efficienza energetica già realizzati
Con il D.M. 11 gennaio 2017, in vigore dal 4 aprile 2017, vengono modificate radicalmente le modalità di accesso al meccanismo di incentivazione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), anche detti Certificati Bianchi. Tra le novità introdotte dal nuovo testo di legge si registra l’eliminazione delle tipologie di Progetti Standard e Analitici, per i quali il calcolo dell’incentivo si basava sull’utilizzo di specifiche schede tecniche, e la loro sostituzione con i nuovi Progetti Standardizzati e Progetti a Consuntivo.
Il GSE ha previsto un periodo di transizione per permettere alle aziende che hanno installato tecnologie di efficientamento energetico nell’ultimo anno di poter accedere al meccanismo incentivante dei Certificati Bianchi applicando le disposizioni del precedente DM 28 dicembre 2012 e usufruendo, quindi, delle citate schede tecniche. Per accedere all’incentivo per i cosiddetti progetti standard e analitici è necessario presentare le richieste entro e non oltre il 2 ottobre 2017, sfruttando così la possibilità di ottenere un incentivo che dopo tale data non sarà più in alcun modo possibile recuperare.
Le disposizioni di cui sopra sono riportate nell’Art.16 comma 1 del DM 11 gennaio 2017 ed esplicitate nel documento “Procedure transitorie PPPM e RVC - Chiarimenti operativi”, disponibile sul sito del GSE alla sezione Certificati Bianchi.
Di seguito i prerequisiti necessari per le due tipologie di progetti.
PROGETTI STANDARD:
È possibile richiedere l’incentivo per interventi relativi a schede standard realizzati entro il 2 ottobre 2017, purché aggregati ad un unico progetto di tipo standard che entro il 4 aprile 2017 abbia raggiunto complessivamente la soglia minima di risparmio di 20 tep prevista dalle Linee Guida EEN 9/11.
Sono in ogni caso esclusi interventi realizzati più di 18 mesi prima rispetto alla data di invio della richiesta (al massimo 12 mesi tra la data di prima attivazione e la data di avvio del progetto più ulteriori 6 mesi al massimo da quest’ultima per presentare la RVC-S), ad esempio:
L’elenco completo degli interventi standard è disponibile sul sito del GSE. Si riporta di seguito un estratto con alcuni esempi.
PROGETTI ANALITICI:
È possibile presentare progetti analitici che in data 4 aprile 2017 abbiano raggiunto la soglia minima di risparmio prevista dalle Linee Guida EEN 9/11: 40 tep. Anche in questo caso più interventi di piccole dimensioni possono essere aggregati in un unico progetto, purché sia comprovato che siano realizzati entro il 4 aprile 2017 ed entro tale data abbiano generato risparmi misurati. Per tali progetti è necessario infatti aver installato anche idonea strumentazione di misura come specificato nella tabella 2.
Di seguito si riportano le tempistiche di riferimento per i progetti analitici nel caso di richiesta presentata il 2 ottobre 2017 (qualora la richiesta venga presentata prima, le rispettive scadenze devono essere opportunamente modificate sulla base degli intervalli di tempo massimo indicati in figura).
Di seguito la lista delle categorie di intervento che possono accedere a questa modalità di rendicontazione e le misure che devono necessariamente essere installate per rispettare i requisiti della normativa:
Al via la Fase 3 del Regolamento UE 1194/2012: cosa cambia nel settore illuminazione 01/09/2016
Il recente regolamento UE 1428/2015, entrato in vigore il 27 febbraio 2016, ha emendamento anche il Regolamento UE 1194/2012, accelerando di fatto la trasformazione del mercato degli apparecchi di illuminazione verso la tecnologia LED e introducendo una serie di modifiche volte ad allineare il Regolamento stesso, per quanto possibile, alla versione anch'essa aggiornata del Regolamento CE 244/2009.
La modifica principale al Regolamento UE 1194/2012 è la limitazione, fino al 1 settembre 2016, della già esistente possibilità (per i produttori ed importatori) di riferirsi alla sola etichetta energetica degli apparecchi di illuminazione come possibile unica misura di Ecodesign per gli stessi se funzionanti (ovvero compatibili) solo con lampade a BASSA EFFICIENZA ENERGETICA.
A far data dal 1 settembre 2016 (Fase 3), gli apparecchi d'illuminazione ricadenti nello scopo del Regolamento UE 1194/2012 (apparecchi per lampade a filamento, per lampade CFLi e per lampade LED) potranno continuare ad essere immessi sul mercato europeo solo se essi risulteranno essere pienamente compatibili con lampade di classe energetica almeno A+. Il che si traduce, in pratica, che gli apparecchi d'illuminazione dovranno essere completamente in grado di far funzionare correttamente le lampade che dal 2016 si ipotizza essere solo quelle a tecnologia LED.
Un altro elemento importante da tenere in considerazione, con l'inizio della Fase 3, è che dal 1 settembre 2016 sarà di fatto vietata l'immissione sul mercato delle lampade direzionali poco efficienti, fra le quali segnaliamo le lampade direzionali ad alogeni a tensione di rete (per le quali il valore massimo dell'indice di efficienza energetica passa da 1,25 a 0,95).
LAMPADE DIREZIONALI La tecnologia ad incandescenza ad alogeni (a tensione di rete) è giunta al capolinea
Si chiude un ciclo e volendo riassume con una tabella gli effetti più probabili dei requisiti del Regolamento sulle lampade direzionali, dalla Fase 1 alla Fase 3, avremo che:
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE La compatibilità a funzionare anche con lampade LED è un requisito non più derogabile
L'emendamento del Regolamento UE 1194/2012 accelera la trasformazione del mercato degli apparecchi di illuminazione verso la tecnologia LED e introduce una serie di modifiche volte ad allineare il Regolamento, per quanto possibile, alla versione aggiornata del Regolamento CE 244/2009 (requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade per uso domestico non direzionali).
La modifica principale al Regolamento UE 1194/2012 è la limitazione fino al 1 settembre 2016 della già esistente possibilità (per i produttori ed importatori) di riferirsi alla sola etichetta energetica degli apparecchi di illuminazione come possibile unica misura di Ecodesign per gli stessi se funzionanti (ovvero compatibili) solo con lampade a BASSA EFFICIENZA ENERGETICA.
A far data dal 1 settembre 2016, gli apparecchi d'illuminazione ricadenti nello scopo del Regolamento UE 1194/2012 (apparecchi per lampade a filamento, per lampade CFLi e per lampade LED) potranno continuare ad essere immessi sul mercato europeo solo se essi risulteranno essere pienamente compatibili con lampade di classe energetica almeno A+. Il che si traduce in pratica che gli apparecchi d'illuminazione dovranno essere completamente in grado di far funzionare correttamente le lampade che dal 2016 si ipotizza essere solo quelle a tecnologia LED.
Pur comprendendo lo spirito e l'obiettivo di tale novità introdotta, il regolamento così modificato di certo non aiuta ad evitare dubbi interpretativi e applicativi. Se per alcuni casi è palese che gli apparecchi non potranno più essere provvisti di marcatura CE (per effetto del Regolamento ecodesign in oggetto), es. per i due casi qui di seguito riportati
la stessa certezza potrebbe venire meno in tanti altri casi, tra i quali, ad esempio:
Nei due casi sopra abbiamo la dichiarata compatibilità dell'apparecchio con sorgenti efficienti (LED integrati nel primo caso, lampade di classe A+ sostituibili dall'utente finale nel secondo) ma avendo più attacchi lampade, hanno anche la compatibilità dichiarata con lampade meno efficienti del limite imposto dall'emendamento.
Non è anche poi stabilito ad oggi un criterio di verifica della piena compatibilità fra apparecchio e lampada. Pertanto, potremmo solo determinarne con buona certezza la funzionalità da un punto di vista meccanico ed elettrico, mentre per la "funzionalità luminosa" potrebbe essere sufficiente garantirne un servizio almeno simile al potenziale offerto dalle stesse lampade (sorgenti luminose) LED che sono installabili. Quindi ad esempio, se un apparecchio per lampade ad alogeni funziona con sorgenti da 4000lm caduna, dall'entrata in vigore del nuovo requisito (1 settembre 2016) avrà come termine di riferimento lampade LED con alimentatore integrato (forse le uniche di classe A+), che probabilmente avranno emissioni di circa 1000lm o poco più.
Dunque la nuova disposizione non dovrebbe bandire gli apparecchi che potranno offrire tale soluzioni, ma sicuramente renderà molto difficile la realizzazione di apparecchi con interruttori elettronici o con dimmers universali montati direttamente sullo stesso.
Infine, dovrà essere parere comune fra le Autorità di sorveglianza del mercato che non è competenza e responsabilità del produttore dell'apparecchio d'illuminazione (o importatore se del caso) dimostrare la correttezza e la veridicità della dichiarazione di classe energetica della lampada assunta come elemento di prova nel fascicolo tecnico dell'apparecchio d'illuminazione stesso. Infatti, sarà ancora solo obbligatorio dimostrarne la compatibilità mediante quanto già previsto dal Regolamento UE n. 874/2012:
Allegato III, f) i parametri tecnici per determinare il consumo di energia e l’efficienza energetica nel caso delle lampade elettriche e la compatibilità con le lampade nel caso degli apparecchi di illuminazione, specificando quantomeno una combinazione realistica di impostazioni del prodotto nonché le condizioni in cui sottoporre a prova il prodotto;
Si fa notare, inoltre, che fra le novità introdotte vi è anche l'obbligo per le Autorità di controllo degli Stati Membri di fornire i risultati delle prove e le relative informazioni alla Commissione e agli altri Stati Membri, entro un mese dalla data in cui un prodotto viene dichiarato ufficialmente non conforme.
Circular Economy 06/04/2016
In riferimento al nuovo pacchetto Circular Economy, pubblicato dalla Commissione EU lo scorso Dicembre, segnaliamo che l’VIII Commissione (Ambiente Territorio e lavori pubblici) della Camera sta effettuando delle Audizioni sul tema, allo scopo di consolidare la posizione nazionale in vista dell’imminente fase di discussione a livello di Parlamento EU, prevista verso la fine di Aprile 2016.
A tale proposito è stato finalizzato da ANIE un documento di considerazioni generali riguardo le proposte di revisione delle Direttive Rifiuti, RAEE e Pile ed Accumulatori. Il documento in questione (scaricare il documento) è stato sottoposto all’attenzione dell’VIII Commissione e sintetizza quanto precedentemente condiviso dal Comitato Ambiente, tramite il Position realizzato ad Agosto 2015 ed inviato alla Commissione EU tramite consultazione, riguardo ai temi chiaveResponsabilità Estesa del Produttore, Resource Efficiency, Repairability e Reuse.
Contestualmente alla Camera, la 13° Commissione del Senato (Territorio, ambiente, beni ambientali) ha aperto unaconsultazione pubblica sulla Circular Economy con chiusura prevista al 1 Aprile 2016. Al fine di partecipare alla consultazione è stato elaborato un apposito contributo ANIE (scarica il documento) che, oltre a rispondere in maniera puntuale alle domande poste dalla 13°Commissione, sarà focalizzato sugli aspetti critici del Sistema nazionale RAEE e Pile ed Accumulatori e sulle possibili opportunità di intervento aperte dal nuovo pacchetto.
DIRETTIVA 2011/65/UE – RoHS – SORVEGLIANZA DEL MERCATO 06/04/2016
Il Consiglio dei ministri, su proposta del premier e del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Un comunicato di Palazzo Chigi spiega che “viste le specifiche competenze del Ministero della salute nell’ambito del controllo sui prodotti chimici e le sostanze pericolose immesse sul mercato (“REACH”), il nuovo testo estende al dicastero anche le funzioni di vigilanza sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche che contengono sostanze pericolose. Viene in questo modo ottimizzata la pianificazione e la gestione dei controlli, senza costituire nuove strutture organizzative sul territorio”.
L’Autorità di vigilanza “opera in raccordo con il Comitato tecnico di coordinamento, oltre che con le Regioni e le Province autonome e avvalendosi, per le rispettive competenze, della Guardia di Finanza, di Ispra, dell’Istituto Superiore di Sanità e delle Camere di Commercio”.
D.Lgs. 27/2016 di attuazione della Direttiva 2013/56/UE relativa a pile e accumulatori 05/03/2016
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2016 il D.lgs. 27/2016 di attuazione della Direttiva 2013/56/UE e modifica del D.lgs. 188/08 ed entrato in vigore dal 20 marzo 2016
Di seguito i principali cambiamenti introdotti dal nuovo decreto:
Nuovo conto termico 02/03/2016
E' stato pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016 il DECRETO 16 febbraio 2016, “Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.”, che aggiorna e sostituisce le disposizioni per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, già previste dal DECRETO 28 dicembre 2012. Il decreto entrerà ufficialmente in vigore il 31 maggio 2016.
Tra le nuove disposizioni incentivanti è presente anche l’illuminazione:
A tali tipologie di intervento potrà accedere solo la PA, per la quale è previsto un plafond annuo complessivo di 200 milioni €.
Regolamento REACH: Sentenza della Corte di Giustizia dell'UE su sostanze negli articoli 15/12/2015
La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata in merito all'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 2 e dell'articolo 33 del Regolamento REACH, relativamente al calcolo del contenuto di sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) negli articoli composti da più articoli e del limite dello 0.1% al di sopra del quale scatta l'obbligo di notifica.
La sentenza della Corte interviene in merito ad aspetti su cui si riscontravano orientamenti divergenti da parte di diversi Stati Membri e comporterà l'aggiornamento della linea guida ECHA recante le prescrizioni in materia di sostanze contenute in articoli.
In particolare, la Corte conclude che ai fini dell'applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del REACH "spetta al produttore determinare se una sostanza estremamente preoccupante identificata conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento, come modificato, sia presente in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso di ogni articolo che produce, e all’importatore di un prodotto composto da più articoli determinare per ogni articolo se tale sostanza sia presente in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso di tale articolo".
Ai fini dell’applicazione dell'articolo 33, "spetta al fornitore di un prodotto composto da uno o più articoli che contengono una sostanza estremamente preoccupante, identificata conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso per articolo, informare il destinatario e, su richiesta, il consumatore, circa la presenza di tale sostanza, comunicando loro, quanto meno, il nome della sostanza in questione."
Pubblicate proposte revisione Direttiva Quadro, RAEE, Pile e Accumulatori 15/12/2015
Sono state pubblicate dalla Commissione europea le proposte di revisione della Direttiva Quadro Rifiuti e revisione delle Direttive RAEE e Pile e Accumulatori come parte integrante del nuovo Pacchetto Circular Economy. Obiettivo principale delle proposte è quello di adeguare la legislazione comunitaria sui rifiuti, concretizzando l’impegno dell’Unione per il raggiungimento dei target di raccolta e riciclo previsti dalla strategia della Circular Economy.
Tra i temi affrontati dalla prima proposta rivestono particolare interesse i seguenti articoli di modifica dell’attuale Direttiva 2008/98/CE:
La seconda proposta, riguardante l’adeguamento della Direttiva 2012/19/UE – RAEE e la Direttiva 2006/66/CE – Pile e Accumulatori, non presenta invece modifiche sostanziali ai testi delle normative limitandosi ad entrare nel merito dei report periodici che gli Stati membri sono tenuti a fornire su implementazione, tassi di raccolta conseguiti e quantità immesse sul mercato.
Revisione dei Regolamenti Eco-design (Omnibus review) e revisione del regolamento per etichettatura energetica per il settore dell'illuminazione 07/12/2015 Lo scorso 7 dicembre si è svolta la prima riunione del Consultation Forum in merito alla revisione dei Regolamenti per l'illuminazione (Omnibus review). Congiuntamente a questo progetto è stata introdotta la novità relativa alla revisione anticipata dell'etichettatura energetica per i prodotti dell'illuminazione (Regolamento UE 874/2012).
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Pubblicata la legge regionale Lombardia 09/10/2015
Lo scorso 22 settembre 2015 è stata approvata la legge regionale Lombardia "Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso”.
La legge è stata pubblicata lo scorso 9 ottobre 2015 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia come legge 5 ottobre 2015 n 31. In allegato si invia il testo della legge.
In base a quanto disposto dall'articolo12, restano validi i risultati e gli effetti delle disposizioni abrogate dalla legge (l.r. 27 marzo 2000, n. 17, l.r. 21 dicembre 2004, n.38, art. 1, comma 20, l.r. 5 maggio 2004, n.12, art. 2, comma 3, della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 19, art. 6 della l.r. 27 febbraio 2007, n. 5) nonché gli atti adottati sulla base delle stesse. Tali disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso, fino alla loro conclusione. Pertanto non sono necessarie modifiche da apporre ad impianti già conformi alla Legge regionale 17/2000.
Per effetto delle norme transitorie (art.11), si continuano ad applicare le misure attualmente in vigore "fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 4, comma 2"; si segnala, che entro sei mesi la Giunta regionale dovrà approvare il detto regolamento (di cui all’arti¬colo 4, comma 2). A breve il testo in bozza di tale regolamento sarà inviato agli stakeholders per condivisione. Sarà nostra cura tenervi aggiornati sugli sviluppi futuri.
Per scaricare il testo della legge regionale clicca qui
Circular Economy 29/09/2015
Nel mese di luglio, la plenaria del Parlamento europeo ha votato la Risoluzione "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare".
La posizione del Parlamento Europeo sarà quindi presentata alla Commissione EU per concretizzarne le attività tramite la realizzazione, entro l’anno, di un nuovo ambizioso Pacchetto Circular Economy, in sostituzione di quello precedentemente ritirato all’inizio del 2015.
Tramite il testo approvato, il Parlamento Europeo indica alla Commissione una serie di azioni di revisione della legislazione esistente, tra cui riportiamo di seguito quelle di maggiore criticità per le imprese associate:
Regolamento REACH: Guida introduttiva sulla sicurezza chimica nelle imprese 02/09/2015
In data 2 settembre è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche – ECHA la nuova “Guida introduttiva sulla sicurezza chimica nelle imprese”.
Il documento, che affronta in maniera schematica e generale i principali obblighi di utilizzatori di sostanze e produttori di articoli, è stato realizzato con lo scopo di aiutare le imprese ad identificare il proprio ruolo all’interno della legislazione europea e fornisce inoltre una serie di link ai principali fondi europei e nazionali stanziati a sostegno delle PMI. Parallelamente è stata creata dall’ECHA anche una pagina di supporto per le imprese che riprende i contenuti della guida in chiave interattiva.
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Regolamento UE 1428/2015: pubblicato su GUUE del 27 agosto 2015 l'emendamento ai Regolamenti CE 244/2009 e 245/2009 e al Regolamento UE 1194/2012 27/08/2015
E' stato pubblicato lo scorso 27 agosto 2015 sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento UE 1428/2015. L'emendamento, approvato lo scorso 17 aprile dal Comitato Regolatore della Direttiva ecodesign,entrerà in vigore il 27 febbraio 2016 (6 mesi dopo la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale).
Esso prevede una serie di modifiche al Regolamento CE 244/2009 (lampade non direzionali per illuminazione domestica), due modifiche al Regolamento 245/2009 (requisiti di ecodesign per le lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, per lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade) e una serie di variazioni del Regolamento UE 1194/2012 (requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade direzionali, lampade LED e relative apparecchiature) soprattutto volte ad allinearlo per quanto possibile alla versione aggiornata del Regolamento CE 244/2009.
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